Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32501 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32501 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIOMMETTI LUCA N. IL 09/06/1976
avverso la sentenza n. 2891/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Giommetti Luca awerso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
dell’11.7.2011, che confermò la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione
pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Pistoia l’1.10.2009per il delitto i cui all’art. 393 c.p.,
così riqualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di tentata estorsione;
ritenuto che l’appello a suo tempo proposto dal ricorrente awerso la sentenza di primo grado non
conteneva in realtà alcuno specifico motivo di censura riguardo al trattamento sanzionatorio,
essendosi la difesa limitata a sollecitare senz’altro alla Corte di merito una riduzione della pena,
senza interloquire sulle valutazioni del tribunale, implicitamente fatte proprie dai giudici di appello,
sulla reiterazione e sulla pervicacia della condotta di reato;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così dei6 Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
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