Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32500 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32500 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUEYE FALLOU N. IL 09/11/1969
avverso la sentenza n. 2915/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Gueye Fallou avverso la sentenza della Corte di Appello di gvul
‘ itc.
It1012120/2, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale tribunale, sez.
distaccata di Empol il 31.10.2007i, per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p., dichiarò la prescrizione
del primo e rideterminò la pena ;
ritenuto che le censure di legittimità della difesa in ordine al residuo reato di ricettazione si
incentrano sulla dedotta inesistenza del delitto presupposto per la grossolanità della
contraffazione, dovendosi però al riguardo richiamare il dominante e condivisibile orientamento di
questa Corte secondo cui ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 474 c.p. non rileva la
configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via
principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa
come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e
i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per
la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da
escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno; considerato che l’art. 474 cod. pen.
tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica
fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato
di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre
l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno Sez. 2, Sentenza
n.20944 de I04/05/2012imputato Diasse);
ritenuto che la sussistenza del delitto presupposto implica la responsabilità del ricorrente per il
delitto di ricettazione, non contestata in ricorso sotto profili diversi;
ritenuto pertanto che il ricorso va ~te dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7.5. 013.

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