Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32499 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32499 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

sii’ ricorso proposto da:
ZHU L I ANGYONG N. IL 17/04/1975
avverso la sentenza n. 5052/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Zhu Liangyong avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del
19.3.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di
Pisa il 3.7.2009 per il reato di cui all’art. 474 c.p., contestato in relazione alla contraffazione del
marchio Gucci, e per il delitto di ricettazione, ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto;
ritenuto che le censure di legittimità della difesa si incentrano su aspetti della vicenda processuale
del tutto irrilevanti, come la concorrente, legittima detenzione, da parte del ricorrente, di prodotti
con marchio diverso da quello contraffatto, o la grossolanità della contraffazione, dovendosi a
quest’ultimo riguardo richiamare il dominante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di
questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 474 cod. pen. non ha
rilievo la ricorrenza della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen.
tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica
fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato
di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre
l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex. plurimis, Cass. Sez.
2, Sentenza n.20944 del 04/05/2012, imputato Diasse); ritenuto che a fronte della letterale
riproduzione delle lettere “Gucci” sugli articoli contraffatti non può porsi il problema della
correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 474 c..p., dovendosi al riguardo
condividere le giuste osservazioni della Corte di merito secondo cui la diversa fattispecie regolata
dall’art. 517 c.p. presuppone l’imitazione di marchi solo per “assonanza”;
ritenuto che la sussistenza del delitto presupposto fonda indiscutibilmente la responsabilità del
ricorrente per il reato di ricettazione;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente
nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versament della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci o i Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013.
Il c nsi liere rettore

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