Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32498 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32498 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETTINENGO MIRKO N. IL 16/02/1972
avverso la sentenza n. 3510/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Pettinengo Mirko avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
del 25.5.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di
Grosseto il 12-4-2010 per il reato di cui all’art. 707 c.p.; ;
ritenuto che le censure di legittimità del ricorrente sono all’evidenza fondate su una riduttiva
lettura dei fatti, dal momento che il ricorrente n99 fu trovato in possesso soltanto “di una chiave e
di un coltellino”, come si legge in ricorso, m”ina chiave modificata e, inoltre, di due chiavi
Passpartout, del tutto congruamente ritenuti dalla Corte di merito oggetti atti allo scasso rispetto
alla detenzione dei quali il ricorrente, pregiudicato per reati contro il patrimonio, avrebbe dovuto
giustificare l’attuale destinazione;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
oma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Così decis

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