Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32495 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32495 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAURENGHI MAURIZIO N. IL 12/10/1968
avverso la sentenza n. 3266/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

À

Motivi della decisione
Staurenghi Maurizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Brescia in data 6.12.2012, con la quale è stata affermata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato contravvenzionale di cui all’art. 116,
comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di C 1.000,00 di ammenda.
Con unico motivo il ricorrente deduce del tutto genericamente il vizio
motivazionale in riferimento all’elemento soggettivo del reato.

Il deducente, invero, non propone alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. E
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980). E’ poi appena
il caso di rilevare che del tutto legittimamente il Tribunale ha considerato che,
rispetto alle accertate modalità del fatto, nella condotta del prevenuto emergeva
quanto meno un profilo di colpa, per essersi lo Staurenghi posto alla guida del
mezzo, pur nella consapevolezza della intervenuta revoca della parente di guida.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

Il ricorso è inammissibile.

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