Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32495 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32495 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONACO CARMINE N. IL 09/09/1971
avverso la sentenza n. 11295/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Monaco Carmine avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli
del 9.3.2012, che 12 in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale
tribunale 1’8.10.2007 per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. dichiarò prescritto il primo reato e
rideterminò la pena ;
ritenuto che il motivo sulla mancata dichiarazione della prescrizione del reato di ricettazione muove
dall’erroneo presupposto di diritto che ai fini del relativo calcolo possa tenersi conto delle
attenuanti, in contrasto con il nuovo regime normativo, unitariamente applicabile;
ritenuto, quanto alle subordinate censure di legittimità attinenti alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, che le deduzioni difensive sono generiche e astratte non evidenziando
concreti elementi di valutazione particolarmente favorevoli al ricorrente a fronte della congrua
sottolineatura dei suoi precedenti penali da parte della Corte di merito;
ritenuto pertanto che il ricorso va pelate:14ga dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
oma, nella camera di consiglio, il 7.5. 13
Così deciso

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