Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32494 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32494 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO SALVATORE N. IL 08/12/1980
avverso la sentenza n. 6977/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
Data Udienza: 07/05/2013
In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Amato Salvatore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli
dell’11.1.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale
di S. Maria Capua Vetere per i reati di rapina aggravata e altro ;
ritenuto, con riferimento all’unico motivo di ricorso, che non risulta né lo deduce il ricorrente, che
la sua situazione di detenzione agli arresti domiciliari nell’ambito di diverso procedimento fosse
stata comunicata alla Corte di merito prima dell’udienza dell’11.1.2011 con la manifestazione della
volontà di comparirvi, ciò che preclude al ricorrente di invocare alcun legittimo impedimento (giur.
pacifica);
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso orna, nella camera di consiglio, il 7.5.2013.