Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32493 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32493 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIENA FRANCESCO N. IL 13/04/1978
avverso la sentenza n. 707/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Schiena Francesco avverso la
sentenza emessa in data 12.12.2012 dalla Corte di Appello di Lecce che
confermava quella in data 2.12.2010 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi con cui il
predetto era stato condannato, con attenuanti generiche e con la diminuente del
rito, alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed € 16.000 di multa per il
reato di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990 (illecita detenzione di cocaina;
dal settembre 2004 al febbraio 2005).

Schiena e alla sua identificazione.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e
non consentita nella presente sede nonché aspecifica.
E’ chiaro come il ricorrente pretenda di introdurre quello che, secondo il
consolidato orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la
“rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui
apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un.
N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Invero, il motivo di ricorso
mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve in deduzioni in
punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi
contenuti.
Peraltro deve rilevarsi la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto
in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi
alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione compiuta e
congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato
su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella

2

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta penale responsabilità dello

sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare
in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014

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