Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32493 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32493 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPANO’ ANGELO N. IL 11/12/1975
avverso la sentenza n. 166/2005 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Spanò Angelo avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 26.4.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal
locale tribunale il 28.4.2004 per il delitto di tentata rapina;
ritenuto che le censure di legittimità proposte dal ricorrente sono manifestamente infondate tanto
in punto di qualificazione giuridica del fatto che sul tema dell’imputabilità, dovendosi in particolare
rilevare:
1. che le violenze commesse dal ricorrente in danno di una congiunta, in quanto concentrate in due
specifici episodi e finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, correttamente sono state
considerate dalla Corte di merito come elementi costituivi del delitto di cui agli artt. 56 e 628 c.p.,
non potendo comunque il reato di rapina essere assorbito, in ipotesi, in quello di cui all’art. 572
e.p.;
2. la questione dell’imputabilità del ricorrente è stata risolta dalla Corte di merito con riferimento
agli esiti della perizia medica all’uopo disposta, opponendo il ricorrente considerazioni per lo più
soltanto assertive e prive di concreti riferimenti processuali; ciò, senza considerare l’evidente e
intuitivo disvalore non solo penale del fatto, percepibile anche da soggetti di mediocre livello
culturale e intellettivo;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci ‘n Roma, nella camera di consiglio, il 75.2 i 3.
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