Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32492 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32492 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ha pronunciato la seguente

5EP/1. 6-112ér
~14~

sul ricorso proposto da:
BARTOLOMEO DONATO N. IL 03/07/1965
avverso la sentenza n. 1515/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 07/05/2014

n.48 ricorrente Bartolomeo Donato.

Motivi della decisione

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione, per tramite del difensore,
avverso la sentenza 29 novembre 2012 con la quale la Corte d’appello di Lecce
confermava quella di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce Sezione
staccata di Casarano che giudicò il predetto responsabile del delitto previsto

2006, concessa la speciale attenuante di cui all’art. 73, comma V° del citato
d.P.R. ed esclusa la recidiva contestata

ex

art. 99, comma IV° cod.

pen.,condannandolo alla pena di UN anno,mesi TRE di reclusione ed euro
5.000,00 di multa.
Deduce vizi motivazionali in punto alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e di una riduzione della pena.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza apparendo, al contrario,
l’apparato motivazionale della sentenza impugnata del tutto immune dai
lamentati vizi attesa la ineccepibilmente ribadita ostatività al riconoscimento
delle invocate attenuanti come pure alla riduzione della pena in ragione dei gravi
precedenti penali riportati dall’imputato.
Rileva – ciononostante – d’ufficio il Collegio,

ex art. 129 codice di rito, la

sopravvenuta estinzione del reato per maturata prescrizione, difettando
logicamente, in conseguenza di quanto testè rilevato, elementi evidenti di
proscioglimento dell’imputato,a’ sensi dell’art. 129 cpv. cod.proc.pen. A far
tempo dalla sopraindicata data del commesso reato ed in difetto di periodi di
sospensione deve invero ritenersi compiuto – alla data del 30 luglio 2013 – il
definitivo decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei di ali agli
artt. 157, comma 2° e 161 cod. pen., nel testo novellato ed attualmente in
vigore, applicabili nel caso di specie atteso il

novum

normativo introdotto

dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che ha ridisegnato,a partire
dal 24 dicembre 2013, in termini di fattispecie autonoma di reato, l’attenuante
ad effetto speciale del fatto di “lieve entità ” ( applicata nel caso concreto) di cui
alli art. 73, comma 5° d.P.R. n. 309/1990; reato ora punito con la pena da uno a
sei anni di reclusione e della multa da euro 3.000 a 26.000. Osserva il Collegio
come, al rilievo della suddetta causa di non punibilità non sia di ostacolo la
pur acclarata inammissibilità dell’impugnazione,dovendo attribuirsi prevalenza,
nel caso di specie, all’estinzione del reato per prescrizione, in nome del principio
del favor impugnationis e di quello dell’applicazione della legge successiva più
favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. giacchè solamente grazie alla

dall’art. 73 comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990, commesso in Ruffano il 30 gennaio

modificata configurazione dell’attenuante del “fatto lieve ” in quella di reato
autonomo risulta consentita l’applicazione dell’istituto della prescrizione,
calcolato il suddetto,più breve termine sulla base della pena massima edittale
prevista dalla citata novella. Condivide in sostanza il Collegio l’affermazione di
principio già propugnata dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione
all’analoga tematica del rilievo d’ufficio, ex art. 129 codice di rito,in sede di
giudizio di legittimità, della mancanza di una condizione di procedibilità ovvero
dell’estinzione del reato per remissione di querela ( cfr. Sez.1 n.13665 del 1998

227681 ) secondo cui

“l’obbligo del giudice di dichiarare l’esistenza

di una causa di non punibilità permane sino al momento in cui la
sentenza diviene irrevocabile al sensi dell’art.648 co. 1^ c.p.p.,
non potendosi sino a tale momento considerarsi concluso il
processo.”

Nella sola ipotesi di

inammissibilità originaria dell’impugnazione ovverosia di quella che ” colpi sce
l’impugnazione nel suo momento iniziale

” di guisa da impedire la

costituzione del rapporto processuale – come nel caso di impugnazione
tardivamente proposta – questa rimane priva di effetto producendosi l’effetto
di irrevocabilità della sentenza. Nel caso di specie,invece, deve escludersi ogni
prospettazione di causa di inammissibilità originaria della impugnazione. Né può
sfuggire il fatto che il novum normativo risulta introdotto successivamente alla
pronunzia della sentenza d’appello ed alla scadenza del termine per proporre
ricorso; donde l’obbligo di applicare , anche nel presente giudizio di legittimità,
l’art. 129 codice di rito; obbligo peraltro non disgiunto da quello specificamente
previsto per il giudizio di cassazione, dall’art. 609,secondo comma,ove è stabilito
che “la corte decide altresì le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del
processo”.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma,lì 7 maggio 2014.

rv.212023; Sez. 5 n.17052 del 2013 rv. 257114; S.U. n. 24246 del 2004 rv.

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