Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32492 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32492 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FALCO ANIELLO N. IL 27/02/1985
avverso la sentenza n. 6220/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da De Falco Aniello avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del
27.1.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del
locale tribunale il 13.4.2011 per i reati di rapina, lesioni personali e resistenza a p.u., ridusse la pena
inflittagli, confermando nel resto ;
ritenuto che in punto di qualificazione giuridica del fatto di rapina la sentenza impugnata sottolinea
efficacemente che la violenza impiegata nel corso dell’azione criminosa fu esercitata direttamente
sulla persona della vittima, e non solo sulla cosa, le contrarie deduzioni del ricorrente involgendo
un alternativo apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie oltretutto difficilmente
sostenibile sul piano logico alla luce delle lesioni riportate nell’occorso dalla persona offesa, ed
essendo d’altra parte ovvio che l’agente di polizia intervenuto sul posto potesse avere notato
soltanto una parte dell’azione;
ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sulla configurabilità del delitto di
resistenza, non essendo dato comprendere il rilievo della più o meno grave entità delle lesioni
personali riportate dall’agente di polizia interessato, destinatario comunque, come ricorda la
sentenza impugnata, di un inequivocabile atto di violenza, essendo stato colpito da un calcio
sferratogli dal ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così decis ‘n Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Il consi ier relatore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA