Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32491 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32491 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONETTI MAURIZIO N. IL 07/09/1975
avverso la sentenza n. 2118/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bonetti Maurizio avverso la
sentenza emessa in data 12.11.2012 dalla Corte di Appello di Brescia che
confermava quella in data 15.5.2007 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo con cui
il predetto era stato condannato, con attenuanti generiche e con la diminuente
del rito, alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 12.000 di multa per il
reato di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990 (illecita detenzione di 56 gr.
circa di cocaina e marijuana; fatto del 9.3.2007).

– in relazione alla omessa valutazione del verbale di perquisizione personale
sequestro di solo denaro restituito al ricorrente con apposita ordinanza perché
ritenuto non collegato al reato accertato;
– in relazione all’omessa applicazione dell’ipotesi attenuata di cui al 5° comma
dell’art. 73 dPR 309/1990;
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e
non consentite nella presente sede.
Quanto alla prima doglianza, è chiaro come il ricorrente pretenda di introdurre
quello che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, esula dai
suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito
(Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Invero tale censura
mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve in deduzioni in
punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi
contenuti.
Quanto al secondo motivo di ricorso si rileva che il giudice è tenuto a valutare
complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente
escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di ‘lieve
entità; a fortiori quando lo stupefacente detenuto per lo spaccio, come nel caso di
specie, sia di plurime tipologie (Cass. pen. Sez. IV, n. 6732 del 22.12.2011, Rv.
251942; Sez. IV, n. 38879 del 29.9.2005, Rv. 232428). E in un tale contesto
valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la
circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del

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Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale:

fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV, 21.11.2007, n.
47188; v. anche Sez. IV, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un. 21.6.2000, n. 17).
Nel caso di specie è stato considerato, al fine di escludere l’attenuante de qua,
non solo l’eloquente dato ponderale della cocaina idoneo a confezionare 335 dosi
singole, ma anche i manoscritti rinvenuti nell’abitazione con annotazione di nomi
e numeri, nonché la presenza di ritagli di buste di plastica.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di

sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare
in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 7.5.2014

una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella

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