Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32490 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32490 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIUSCU ALIN N. IL 16/12/1978
avverso la sentenza n. 301245/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del
09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Ciuscu Alin avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 9.12.2011,
che lo condannò alla pena di euro cento di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.,
così riqualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di ricettazione ;
ritenuto che le censure di legittimità proposte dal ricorrente in ordine alla valutazione, da parte del
giudice territoriale, delle circostanze dell’acquisto della bicicletta oggetto del reato sono del tutto
generiche e assertive, risolvendosi in sostanza nella nuda affermazione secondo cui il ricorrente
avrebbe adottato tutte le cautele necessarie per verificare la regolarità dell’acquisto, mentre il
tribunale sottolinea efficacemente che il venditore è rimasta persona sconosciuta, che la trattativa
si sviluppò lungo la pubblica via e che il prezzo pattuito era alquanto vile;
ritenuto pertanto che il ricorso va 19eFtaghto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci in Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2
Il cons
latore

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