Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3249 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3249 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marzola Mauro, nato a Ferrara il 12/05/1974

avverso l’ordinanza del 02/05/2012 della Corte d’appello di Milano R.G. 348/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 02/05/2012, la Corte d’appello di Milano ha rigettato la richiesta di
rimessione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., formulata contestualmente alla
dichiarazione di appello depositata in data 29/12/2010, sul presupposto che l’imputato
Mauro Marzola non avesse, per fatto a lui non imputabile, avuto conoscenza del
procedimento penale a suo carico conclusosi con la sentenza del 20/11/2009 del Tribunale di
Milano. L’ordinanza giustifica la conclusione raggiunta, dal momento che non era chiaro il
momento nel quale l’imputato era venuto a conoscenza della sentenza a suo carico, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. e che si trattava di accertamento
che la Corte non era in grado di compiere.
2. Nell’interesse del Marzola è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente
lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art.
1

Data Udienza: 12/12/2012

175, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte posto a carico dell’imputato l’onere di
dimostrare di avere ignorato senza sua colpa l’assenza del procedimento, laddove la norma
da ultimo citata impone piuttosto all’autorità giudiziaria di provare che l’imputato abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.
Ad ogni modo, nel ricorso si sottolinea che il Marzola aveva avuto conoscenza del
procedimento penale in data 20/12/2010, quando ne era stato informato dal difensore, il
quale aveva appreso la notizia in data 09/12/2010 dal dott. Gentili, curatore del fallimento
della I.P.M. s.r.l. della quale il Marzola era stato amministratore.

1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo un principio ormai fermo nella giurisprudenza di questa Corte,
alla stregua del chiaro dato normativo (v., ad es., Sez., n. 6381 del 18/01/2006, Picuti, Rv.
234003), per effetto della modifica legislativa apportata all’art. 175, comma 2, cod. proc.
pen. dall’art. 1 lett. b) legge n. 60 del 2005, non spetta più all’imputato, come nel passato,
fornire la prova negativa della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata in absentia,
avendo il legislatore previsto che deve essere il giudice richiesto del rimedio straordinario a
conseguire quella positiva, sicché la concessione del nuovo termine si impone anche nel caso
in cui detta prova non sia pienamente raggiunta.
Ciò posto, deve anche convenirsi con la puntualizzazione giurisprudenziale, secondo cui (Sez.
2, n. 12791 del 08/03/2011, Tusha, Rv. 249677) il condannato in contumacia che intenda
chiedere la restituzione nel termine per l’impugnazione per non aver avuto conoscenza del
procedimento o del provvedimento e senza avere volontariamente rinunciato a comparire o
a proporre impugnazione, seppure non abbia l’onere di provare detta condizione, ha
comunque l’onere, ove la richiesta sia proposta oltre il termine di trenta giorni a far data
dalla notifica della condanna al difensore d’ufficio, di allegare i fatti da cui dedurre che sia
venuto a conoscenza della condanna in epoca diversa e successiva.
Ma, nella specie, la richiesta presentata nell’interesse dell’odierno ricorrente indica due date,
una (20/12/2010) relativa al conferimento della procura al difensore e l’altra (09/12/2010)
concernente la conoscenza della sentenza da parte del difensore.
In tale contesto, era compito della Corte territoriale operare i necessari accertamenti, ai
sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., al fine di valutare la tempestività della richiesta.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 12/12/2012

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

CONSIDERATO IN DIRMO

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