Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3249 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3249 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Scivoli Vincenzo n. a Aidone il 10 marzo 1969
avverso l’ordinanza in data 28 marzo 2013 del Tribunale della Libertà di Caltanissetta
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Giuseppina Maria Fodaroni , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv.to Vincenzo Vitello del foro di Caltanissetta, di fiducia d ell’imputato che ha
concluso per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Scivoli Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 28 marzo 2013
del Tribunale della Libertà di Caltanissetta, con la quale, è stato rigettato il ricorso avverso
l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 28 febbraio 2013, con cui è stata
applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di
rapina aggravata e tentata rapina aggravata.

Data Udienza: 10/10/2013

A sostegno dell’impugnazione lo Scivoli ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 lett. E) per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’ordinanza
impugnata risultante dal testo del provvedimento. Violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. B)
in relazione agli artt. 173 e 192 c.p.p. e 56, 628c. 1 e 3 c.p..
Il ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal TDL.
Contesta l’attendibilità del dichiarante Abati Riccardo, che, in relazione alla rapina ai danni di
Lionti Elvis,

parlerebbe di circostanze apprese de relato; contesta la validità del

riconoscimento e l’indicazione di una delle due vetture utilizzate nella disponibilità del

i

ricorrente. Deduce inoltre l’equivocità del contenuto delle intercettazioni telefoniche sia per la
rapina consumata che per quella tentata
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono
sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire la
solidità del quadro univoco di gravità indiziaria, valutato nel suo complesso; la versione
alternativa fornita dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il

riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli
indizi di colpevolezza; in particolare per la rapina consumata devono evidenziarsi le
dichiarazioni della parte offesa, il Lionti, che ha descritto dettagliatamente la corporatura e i
tratti somatici dei due rapinatori e l’arma, fucile a canne mozze, di cui erano in possesso, le
modalità dell’azione; a ciò deve aggiungersi il contenuto delle intercettazioni telefoniche, la
presenza del riconoscimento fotografico del Lionti, nonché il contenuto della chiamata in reità
dell’Abati, l’autovettura Marea dello stesso tipo di quella utilizzata dai rapinatori ed a
disposizione dello Scivoli in quello stesso periodo. Allo stesso modo appare corretto il
ragionamento relativo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla tentata rapina ai
danni di Bilardo Gianluca, dove il contenuto delle intercettazioni telefoniche appare di una
chiarezza esemplare in ordine all’attività preparatoria posta in essere dallo Scivoli e dagli altri
complici (v. da pagg. 16 e 17 dell’ordinanza del TDL sino a pag..30) Sotto quest’ultimo profilo
il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche , proprio
perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, anzi addirittura certa, saldamente
ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura, peraltro, è stata
rapportata dal TDL ai precedenti giudiziari dell’indagato, già condannato per l’art. 416 bis c.p.,
seppur in via non definitiva„ dai numerosi precedenti penali definitivi, espressione di una
elevata pericolosità sociale, che rende concreta la possibilità di una reiterazione criminosa; la
valutazione quindi appare coerente con i parametri previsti dalla legge
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali .
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc. pen.

Roma, I

tobre 2013

ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa

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