Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32489 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32489 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUSCO CASTRESE N. IL 25/02/1966
avverso la sentenza n. 9486/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Brusco Castrese avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del
06.2.2013, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del
tribunale di Avellino il 27.5.2011, per il reato di estorsione, ridusse la pena inflittagli previa
concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti;
ritenuta la manifesta infondatezza dell’unico motivo di ricorso, attinente alla qualificazione
giuridica del fatto, secondo la difesa riconducibile alla forma tentata, poiché si ha consumazione, e
non mero tentativo del delitto di estorsione, allorché, come nella specie, la cosa estorta venga
comunque consegnata dal soggetto passivo all’estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia
predisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all’accertamento
del reato e alla restituzione del suo profitto alla persona offesa; (tra le altre, vedi Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 27601 del 19/06/2009: Gandolfi e altro).
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così decis in Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Il consifeIe rlatore

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