Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32487 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32487 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POPE GEZIM N. IL 23/10/1979
avverso la sentenza n. 1549/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Pope Gezim avverso la sentenza emessa
in data 18.10.2012 dalla Corte di Appello di Brescia che confermava quella in data
2.3.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo con cui il predetto era stato
condannato, con attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed € 4.000,00 di
multa oltre all’interdizione dai pp.uu. per anni 5 per due delitti di cui all’art. 73, 50
comma dPR 309/1990 (plurime cessioni di cocaina) di cui uno continuato, riuniti in
continuazione.

concernétte la richiesta di riduzione della pena inflitta, ritenuta sproporzionata ai fatti.
Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la
enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale
valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione
dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del
19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754). E sul punto specifico la Corte ha più che
esaurientemente motivato.
Né incide sulla legalità della pena la recente disposizione di cui al D.L. n. 146 del
23.12.2013 (conv. in L. n. 10 del 21.2.2014), nel qualificare il 5 0 comma dell’art. 73 dPR
309/1990 quale figura autonoma di reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a
cinque anni di reclusione ed € 3.000 a 26.000 di multa: infatti la pena base assunta (di
anni due di reclusione) è stata perfettamente calibrata in relazione alla professionalità,
sistematicità e numero elevato delle cessioni di stupefacente contestate.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014

Deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA