Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32487 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32487 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORETTI GIUSEPPE N. IL 15/10/1979
avverso la sentenza n. 6481/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
Data Udienza: 07/05/2013
In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Fioretti Giuseppe avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli
del 17.1.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del
locale tribunale il 2.3.2011 per i delitti di rapina e altro ;
ritenuto che le censure di legittimità proposte dal ricorrente in ordine alla mancata formulazione
del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. nel senso della prevalenza delle attenuanti sono del
tutto assertive e generiche;
ritenuto pertanto che il ricorso va pertemke dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci ‘n Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013