Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32486 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32486 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
ANNICELLI MASSIMILIANO N. IL 14/01/1982
avverso la sentenza n. 6669/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 07/05/2014

n.40 ricorrente ANNICELLI Massimiliano

Motivi della decisione

L’imputato in epigrafe ricorre personalmente per cassazione avverso la
sentenza 14 dicembre 2012 resa dalla Corte d’appello di Napoli a conferma di
quella di primo grado emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
che, in esito a giudizio abbreviato, giudicò il predetto responsabile del delitto
d.P.R. n. 309/1990, commesso in Capua il 13

ottobre 2011, di detenzione,a fini di spaccio,di quantitativi di sostanze
stupefacenti tipo hashish e marijuana, condannandolo alla pena di anni quattro,
mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa,partendo 5I4 dalla pena base
di anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 27.000,00, diminuita di un terzo per il
rito.
Deduce vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle
attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena entro i minimi
edittali.
Il ricorso è infondato quanto alla prima censura avendo la Corte d’appello
ineccepibilmente argomentato l’immeritevolezza dell’imputato a fruire delle
attenuanti generiche sul rilievo delle ” allarmanti modalità della condotta ”
(relative alla detenzione illecita di stupefacente dal quale erano estraibili ben
4.041 dosi medie singole droganti) tali da condurre ad un negativo giudizio
sulla personalità del prevenuto, ancorchè incensurato.
Deve invece rilevarsi d’ufficio

ex art. 609, comma 2° codice di rito

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio.
Giova rammentare che la Corte costituzionale,con sentenza n. 32 del 2014
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014 e quindi con effetti ex
art. 136 Cost., a far tempo dal giorno successivo ) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies del decreto legge 30 dicembre 2005 n.
272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 21 febbraio
2006 n. 46 con cui venne introdotta (per usare le stesse parole del Giudice delle
leggi ) ” una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di
stupefacenti sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello
sanzionatorio”, significativamente imperniato nella parificazione quoad poenam
dei delitti riguardanti le c.d. “droghe leggere” con quelli aventi ad oggetto le c.d.
“droghe pesanti”. Per l’effetto, acclarata l’illegittimità della valenza
modificativa/abrogativa della novella, si è automaticamente determinata la ”
reviviscenza. ” delle disposizioni originarie dettate – sub art. 73 – dal d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

previsto dall’art. 73 comma 1

stati di tossicodipendenza,con specifico riferimento alle specifiche fattispecie
incriminatrici ed al relativo trattamento sanzionatorio. Come peraltro sottolineato
dalla stessa Corte costituzionale,si pone, in relazione ai processi pendenti nei
quali non sia intervenuta sentenza definitiva, la necessità, a mente del chiaro
disposto dell’art. 2, comma 4 0 cod.pen., dell’applicazione della disposizione più
favorevole al reo, attesochè ( com’è pacifico ) le disposizioni penali in vigore alla
data surrichiamata del commesso reato risultano diverse da quelle posteriori ed
attualmente applicabili, in particolare per quanto attiene alla previsione della

favorevole al reo in tema di trattamento sanzionatorio applicabile nel caso
concreto va compiuta tra la normativa vigente all’epoca del fatto e quella
divenuta attualmente applicabile,per effetto dell’intervento “ripristinatorio ” di
quella originariamente introdotta – e mai legittimamente abrogata o modificata
dalla novella di cui alla legge n. 46 del 2006 -; ciò per effetto della pronunzia di
incostituzionalità che, ovviamente, non può venire in giuoco ex se , a norma
dell’art.2 comma 4 0 cod. pen. quale tertium comparationis, non trattandosi di
“nuova disposizione di legge “. Ne discende che attualmente il delitto commesso
dall’imputato in riferimento alle droghe c.d. leggere, risulta punito,ex art. 73,
comma 4 0 del citato d.P.R., con la pena della reclusione da due a sei anni e con
quella della multa, da 5.164 a 10.329 euro.
La rilevata illegalità della pena base applicata di anni sei, mesi tre di reclusione
ed euro 27.000 di multa impone l’annullamento sul punto della sentenza
impugnata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d’appello di Napoli per
la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, fermo il fatto che, a’ sensi
dell’art. 624 cod. proc. pen., il punto concernente l’affermazione della penale
responsabilità è divenuto irrevocabile.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per
effetto della sentenza n.32/2014 della Corte costituzionale. Rinvia sul punto alla
Corte d’appello di Napoli.
Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della
sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in Roma,lì 7 maggio 2014.

misura delle sanzioni penali. E’ pacifico che l’individuazione della disposizione più

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