Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32486 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32486 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORTOGALLO GINO ALDO N. IL 21/10/1980
SCORRANO IMMACOLATA N. IL 11/06/1959
avverso la sentenza n. 981/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
Data Udienza: 07/05/2013
In fatto e in diritto
Letti i ricorsi proposti da Portogallo Gino Aldo e.,g Scorrano Immacolata avverso la sentenza della
Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, del 3.3.2011, che confermò la sentenza di
condanna pronunciata nei loro confronti dal locale tribunale, sez. distaccata di Manduria, il
29.9.2005 per il delitto di ricettazione;
ritenuto che il motivo di ricorso attinente al vizio di violazione di legge per la mancata dichiarazione
di prescrizione del reato, è manifestamente infondato,essendo ormai pacifico, a seguito degli
interventi della Corte Costituzionale sul regime transitorio della L. 251/2005, che si applichi la
vecchia disciplina ai reati anteriormente commessi per i quali sia già intervenuta sentenza di merito
prima della novella, situazione ricorrente nel caso di specie, con la conseguente escussione della
prescrizione;
ritenuto che l’ulteriore motivo proposto nell’interesse dei due ricorrenti, non va oltre la sterile e
generica enunciazione dei termini dell’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione, senza
nemmeno specificare quali doglianze difensive sarebbero state pretermesse dalla Corte di merito;
ritenuto pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità e manifesta
infondatezza, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo
grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013