Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32485 del 07/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32485 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 07/05/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLALONGO OTTAVIO N. IL 05/09/1977
avverso la sentenza n. 10267/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Colalongo Ottavio avverso la sentenza
emessa in data 11.12.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella
in data 12.6.2012 del G.u.p. del Tribunale di Noia con cui il predetto era stato
condannato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi sette di reclusione ed C
600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 co. 1 dPR 309/1990 (cessione di
marijuana), 385 c.p. e 337 c.p. unificati sotto il vincolo della continuazione sulla
diminuzione del rito abbreviato.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla
qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa estremamente generica al
punto che non si comprende nemmeno a quale dei tre reati contestati si riferisca
la doglianza concernente l’errata qualificazione giuridica del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014
base di quello di cui all’art. 73 dPR 309/1990 come più grave e con la