Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32484 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32484 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDELLA ARIS N. IL 15/10/1974
avverso la sentenza n. 6077/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

In fatto e in diritto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Abdella Aris avverso la sentenza
emessa in data 13.12.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava
quella in data 10.4.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Bologna con cui
il predetto era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed €2.000 di
multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (illecita detenzione di
eroina e hashish).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata

condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato
alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai
fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. H, n. 3609 del
18.1.2011, Rv. 249163). Nel caso di specie sono state negativamente valutate la
condotta processuale dell’imputato e la sua pericolosità e non è stata ravvisato
alcun elemento idoneo a giustificarne la concessione.
Anche il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato
motivatamente rigettato attesa la formulazione della negativa prognosi di
astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Né incide sulla legalità della pena concordata la recente disposizione di cui al D.L.
n. 146 del 23.12.2013 (conv. in L. n. 10 del 21.2.2014), nel qualificare il 50
comma dell’art. 73 dPR 309/1990 quale figura autonoma di reato, ha
rideterminato la pena edittale da uno a cinque anni di reclusione ed € 3.000 a
26.000 di multa (più favorevole nel caso di specie di quella risultante dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014): infatti la pena base assunta
è pari al minimo edittale di un anno di reclusione mantenuto fermo anche dalla
novella legislativa.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare
in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

2

concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

deciso in Roma, il 7.5.2014

COSÌ

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