Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32483 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32483 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SITA’ MARCO N. IL 02/06/1978
avverso la sentenza n. 9671/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

Letto il ricorso per cassazione proposto da Sità Marco avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata
nei suoi confronti dal gip del tribunale di Bergamo il 25.5.2012 per il reato di indebita utilizzazione di carte
di pagamento;
ritenuto che il ricorrente lamenta “direttamente” la mancata concessione delle attenuanti generiche senza
nemmeno articolare specifiche censure di legittimità ex art. 606 c.p.p.;
ritenuto peraltro che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di
patteggiamento per far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta del rito in
quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti e alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa
prestato. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21287 del 25/03/2010 Imputato: Legari e altro; Cass. sez. Il, 14 gennaio
2009, n. 5240);
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo
effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Ropia, il 7.5.2013
Così decis
Il consigl . re eltore

In fatto e in diritto

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