Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32481 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32481 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPO ROMINA N. IL 13/12/1989
avverso la sentenza n. 738/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 30/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

In fatto e in diritto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Nappo Romina avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 30.8.2012 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Torre Annunziata che applicava alla predetta la pena concordata di anni uno
di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR
309/1990 (cessione di cocaina)
Deduce il vizio motivazionale in relazione all’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Infatti, “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494, Rv. 234824).
Né incide sulla legalità della pena concordata la recente disposizione di cui al D.L. n. 146
del 23.12.2013 (conv. in L. n. 10 del 21.2.2014), nel qualificare il 5° comma dell’art. 73
dPR 309/1990 quale figura autonoma di reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a
cinque anni di reclusione ed C 3.000 a 26.000 di multa: infatti la pena base assunta è
appena superiore al minimo edittale mantenuto fermo anche dalla novella legislativa.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 7.5.2014

A

t

Il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129

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