Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3248 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3248 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lucilla Pacini, nata a Lucca il 22/07/1957

avverso il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Lucca del 06/03/2012 R.G. 5379/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto datato 06/03/2012, il G.i.p. presso il Tribunale di Lucca ha dichiarato
inammissibile l’opposizione proposta nell’interesse di Lucilla Pacini nei confronti della
richiesta di archiviazione del P.M., in relazione al proc pen. n. 11957/11 R.G.N.R., scaturito
dalla denuncia della medesima Pacini che aveva ritenuto diffamatorio il commento “postato”
a nome Simo993 nel sito Tripadvisor.it, nel quale l’autore lamentava di essere stato vittima
di un “furto” per il conto presentatogli a seguito di una cena presso il locale “Trattoria del
pescatore”, gestito dalla società cooperativa “Alfabeto del gusto” della quale la denunciante
è presidente del consiglio di amministrazione.
Il giudice, dopo avere ritenuto che l’espressione adoperata intendesse esprimere, sia pure in
modo colorito, lo scontento dell’autore per le proprie aspettative rimaste deluse, ha rilevato

1

Data Udienza: 12/12/2012

che gli ulteriori spunti di indagine indicati nell’atto di opposizione non avrebbero potuto
fornire alcun utile apporto ai fini di una diversa valutazione della vicenda.
2. Avverso tale decreto è stato presentato nell’interesse della Pacini ricorso per cassazione,
affidato ad un unico, articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
cod. proc. pen.
La ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo ai requisiti per
l’emissione del decreto di archiviazione de plano, ai sensi dell’art. 410, comma 2, cod. proc.
pen., e inosservanza della legge penale, con riguardo all’art. 409 cod. proc. pen., per avere il

1t.

4

1 LL’opposizionFP fondata

CONSIDERATO IN DIRITTO
49:5R

In diritto, va premesso che questa Corte (sin dalla fondamentale Sez. U. n. 2 del
14/02/1996, Testa, Rv. 204133) ha enunciato i seguenti principi:
a) sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli
art. 409, commi 1, 2, 6, e 410 cod. proc. pen., l’esercizio da parte del G.i.p. del potere
interdittivo all’accesso della parte offesa al procedimento di archiviazione, attraverso la
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di
legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione, in quanto l’arbitraria
ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al
contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi, rispetto alle ipotesi di
mancato avviso per l’udienza camerale;
b) il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di
archiviazione, sicché, a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il G.i.p. deve, di norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la
decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M.;
c) il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante in due soli
casi, ossia quando non sia stata presentata tempestiva opposizione ovvero quando la parte
offesa non abbia ottemperato all’onere, imposto a pena d’inammissibilità (alt. 410, comma
1, cod. proc. pen.), di indicare i temi dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di
prova.
Questi ultimi devono caratterizzarsi — e ciò vale a circoscrivere il giudizio di ammissibilità per la pertinenza, ossia per la inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, ossia
per l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini
preliminari, senza peraltro che il giudice abbia il potere di apprezzarne la capacità probatoria,
non potendo il G.i.p. anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è
rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale (su
quest’ultimo punto, v., anche, Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, Rv. 248914).

2

giudice omesso di fissare l’udienza camerale, con violazione del diritto al contraddittorio.

Ciò posto, nel caso di specie, l’atto di opposizione era accompagnato da richieste istruttorie
finalizzate all’identificazione del colpevole.
Esclusa l’inammissibilità dell’opposizione, il G.i.p. avrebbe, pertanto, dovuto fissare l’udienza
camerale.

P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lucca per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 12/12/2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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