Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3248 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3248 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Guida Lorenzo n. a Carife il 25/05/1964
avverso l’ordinanza n. 8732/2012 Tribunale della Libertà di Napoli
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del RG. in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Giuseppina Maria Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento s.r.
dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo K) della rubrica;
RITENUTO IN FATTO
Guida Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n.
8732/2012 Tribunale della Libertà di Napoli, con la quale, è stato parzialmente
accolto il ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ariano Irpino eke
in data 12 novembre 2012, con esclusione dei reati contestati ai capi A,B,C,D,E,
e K (danneggiamento), limitando il ricorso avverso quest’ultimo reato, in ordine
al quale non sussisterebbero le condizioni per l’applicazione della misura cautelare adottata.
A sostegno dell’impugnazione il Guida ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 280 c.p.p.
Il ricorrente lamenta che il reato contestato non consente l’applicazione della misura cautelare perché la pena non è superiore ai tre anni e non è non inferiore
nel massimo a quattro anni.

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Data Udienza: 10/10/2013

Né ricorre in questa ipotesi la eccezionale situazione dell’intervenuta convalida
dell’arresto in flagranza, ex art. 381, c. 2 lett. che consentirebbe l’applicazione
della misura coercitiva anche al di fuori dei limiti edittali, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 391, c. 5 c.p.p.
Omessa motivazione
Il ricorrente lamenta la omessa rivalutazione della sussistenza delle esigenze
cautelari e della loro rilevante eccezionalità,

1. – Il ricorso è fondato e deve essere pertanto annullata l’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica limitatamente al reato di cui all’art. 635, comma 2
c.p.
2. – Il TDL ha confermato la misura custodiale in carcere anche per il capo K
della rubrica, relativo al reato di cui all’art. 635, comma 2 c.p. , nonostante la
fattispecie de qua non preveda , pur aggravata, la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e nemmeno superiore a tre anni. Non vi sono
gli estremi,peraltro, nel caso in esame, non emergendo alcuna motivazione al riguardo, che si verta nella eccezionale ipotesi dell’intervenuta convalida
dell’arresto in flagranza ex art. 381, comma 2 lett. h) c.p.p., che consentirebbe
l’applicazione della misura coercitiva anche al di fuori dei relativi limiti edittali, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 391, c. 5 c.p.p.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni l’ordinanza impugnata e l’ordinanza di
custodia cautelare devono essere annullate senza rinvio, limitatamente al reato
di cui all’art. 635, comma 2 c.p. (capo K), in relazione al quale reato deve essere
ordinata la formale scarcerazione del Guida Lorenzo.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza di custodia cautelare limitatamente al reato di cui all’art. 635, comma 2 c.p. (capo K), in relazione al
quale reato ordina la formale scarcerazione del Guida Lorenzo.
Si provveda ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così decisi in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2013.
Il

(dott.

igliere est.
anni Diotallevi)

sidente
(dot

ero Carmenini)

CONSIDERATO IN DIRITTO

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