Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32478 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32478 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERRISI GIUSEPPE N. IL 28/01/1989
avverso la sentenza n. 734/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Guerrisi Giuseppe avverso la sentenza
emessa in data 4.10.2012 dalla Corte di appello di Reggio Calabria che confermava
quella resa all’esito del giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Palmi in data
4.6.2009 con cui, tra l’altro, con attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti, il predetto veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre
alle statuizioni civili per il delitto di omicidio colposo e lesioni colpose plurimi con
violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto del 15.3.2008).

di equivalenza delle circostanze applicabili, assumendo nella sentenza di primo grado
in sede di calcolo della pena era stato applicato, nonostante il criterio di equivalenza
tra circostanze adottato, l’aumento previsto dall’aggravante di cui all’art. 589, 3°
comma c.p. (nella sua formulazione ante modifica apportata dall’art. 1, 1° comma
lett. c n. 3 D.L. 92/2008 conv. in L. 125/2008).
A parte il rilievo che le deduzioni difensive non sono affatto dimostrate in quanto
nulla consente di ritenere che sia stato operato un aumento sulla pena base per
effetto di un’aggravante dal momento che il 3° comma dell’art. 589 c.p. all’epoca
vigente, relativo alla morte e lesioni di più persone, rappresenta un caso di concorso
formale di reati, il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa concernente
una violazione di legge verificatasi nella sentenza di primo grado e non dedotta con i
motivi di appello (art. 606 ult. comma c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 7.5.2014

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla determinazione

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