Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32474 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32474 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUNTEAN LIMINITA N. IL 03/02/1976
avverso il decreto n. 4434/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 31/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
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Data Udienza: 19/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 31.8.2012 il Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Torino dichiarava inammissibile l’istanza presentata da Muntean Luminita,
volta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio
sociale, ovvero, della detenzione domiciliare, rilevando che, ai sensi dell’art. 58 quater Ord. Pen., la misura alternativa non può essere concessa al condannato
che sia stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen. e che

custodia o della pena.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la condannata,
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge essendo
stata ritenuta de plano la inammissibilità dell’istanza ritenendo automaticamente
preclusiva la violazione dell’art. 385 cod. pen., nonostante i principi affermati
dalla Corte cost. (n. 255 del 2006) e, conseguentemente, della Corte di
cassazione che hanno escluso l’automatica preclusione all’ammissione ai benefici
penitenziari di cui all’art. 58 -quater Ord. Pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come è noto, il presidente di un organo collegiale può dichiarare de plano
inammissibile una richiesta, a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,
solo quando facciano difetto i requisiti posti direttamente dalla legge che non
implichino alcuna valytazione discrezionale (Sez. 1, n. 277, 13/01/2000, Angemi
rv. 215368; Sez. 1, n. 5265, 04/12/2001, Cari, rv. 220687; Sez. 1, n. 23101,
19/05/2005, Savarino, rv. 232087).
Invero, è stato più volte affermato il principio – che il Collegio condivide per il quale la condanna per il delitto di evasione non è automaticamente
preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, dovendo il
giudice impegnarsi nell’esame approfondito della personalità del condannato e
sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della
sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio (Sez.
1, n. 22368 del 06/05/2009 – dep. 28/05/2009, Leone, rv. 244130; Sez. 1, n.
44669 del 10/11/2009 – dep. 20/11/2009, Resta, rv. 245682; Sez. 1, n. 12748
del 07/03/2012, Aducato).
Pertanto, nella specie / il decreto presidenziale impugnato deve essere
annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al

tale divieto opera per tre anni dal momento in cui è ripresa la esecuzione della

Tribunale di sorveglianza di Torino che dovrà effettuare la predetta valutazione
nel contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso, il 19 giugno 2013.

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