Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32474 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32474 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
OKOROWU MCLARRY CHDIOKE ALIAS.. N. IL 14.09.1970
ANYANWU BASIL UCHE N. 15.05.1966
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avverso la sentenza n. 3138/2003 CORTE DI APPELLO di BOLOGNA del 16.10.2012
dato avviso alle parti
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 16.10.2012,
confermava la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di
Modena il 16.10.2002, nei confronti di Ikechukwu Akpagidelem Joseph, Okorowu
Mclarry Chijioke e Anyanwu Basi! Uche in ordine alle contestate violazioni dell’art.
73, d.P.R. n. 309/1990, in riferimento a sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Avverso la richiamata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i

Ikechukwu Akpagidelem Joseph con unico motivo deduce la violazione di
legge, in riferimento all’art. 81, cpv. cod. pen. La parte si duole del mancato
riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti di cui al capo B2 per i quali
si procede con quelli giudicati dal Tribunale di Busto Arsizio. Osserva che nei
confronti dei correi giudicati dal Tribunale di Busto Arsizio è stato riconosciuto il
vincolo della continuazione anche rispetto al fatto di reato per il quale, nei confronti
dell’odierno ricorrente, ha proceduto l’autorità giudiziaria di Modena. L’esponente
ha depositato memoria.
Okorowu Mclarry Chijioke deduce la violazione dell’art. 73, comma V, d.P.R.
n. 309/1990, in riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata. Al
riguardo, rileva di non condividere la valutazione espressa dai giudici di merito,
osservando che le indagini si basano precipuamente sugli esiti di intercettazioni
telefoniche.
Anyanwu Basil Uche deduce censure di tenore conforme a quelle del
coimputato Okorowu.
Atteso che il ricorso proposto da Ikechukwu Akpagidelem Joseph non
presenta profili di inammissibilità, il Collegio ha disposto la stralcio della relativa
posizione, la formazione di autonomo fascicolo processuale e la trasmissione degli
atti alla Quarta Sezione Penale, secondo le regole di competenza interna.
Ciò posto, si osserva che i ricorsi proposti nell’interesse di Okorowu Mclarry
Chijioke e Anyanwu Basil Uche, che è dato esaminare congiuntamente, sono
manifestamente infondati.
In riferimento alla mancata applicazione della circostanza del fatto di lieve
entità, si osserva che la Corte di Appello ha espressamente rilevato che i
quantitativi di sostanza stupefacente oggetto degli addebiti non erano per nulla
trascurabili e che entrambi gli odierni ricorrenti si caratterizzavano per un elevato
spessore criminale, tenuto conto del loro inserimento nel traffico di sostanze
stupefacenti.
Ebbene, si tratta di un apprezzamento che si colloca nell’alveo tracciato
dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di sostanze
stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del

predetti imputati.

fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli
elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):
dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del
22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).

considerazione delle sopravvenute modifiche normative.
Come noto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12
febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti oggi vigente è
quella prevista dal d.P.R. n. 309/1990, nella versione antecedente alle modifiche
introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49, di talché la pena per le c.d. droghe pesanti, ai sensi
dell’art. 73, n. 309/1990, va da otto a sei anni di reclusione, oltre la multa.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
Okorowu Mclarry Chijioke e Anyanwu Basil Uche al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Ritenuta la non manifesta infondatezza del ricorso proposto da Ikechukwu
Akpagidelem Joseph; ritenuta altresì la manifesta infondatezza dei ricorsi proposti
da Okorowu Mclarry Chijioke e Anyanwu Basil Uche
dispone
la separazione del ricorso proposto da Ikechukwu Akpagidelem Joseph ed ordina
formarsi autonomo fascicolo processuale con trasmissione degli atti alla Quarta
Sezione Penale.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Okorowu Mclarry Chijioke e Anyanwu
Basil Uche e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno
al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

Si osserva poi, che l’entità delle pene applicate risulta congrua, anche in

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