Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32472 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32472 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLINGHIERI ROBERTO N. IL 18/05/1979
avverso la sentenza n. 2714/2011 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Qwir

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Bellinghieri Roberto avverso la sentenza emessa
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 9.10.2012 dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio che
applicava al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di C 21.000,00 di
ammenda (di cui C 20.000 in sostituzione di gg. 80 di arresto) oltre alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di 24 mesi, per il
reato si cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies C.d.S. (fatto del 4.10.2010).

2 bis C.d.S. che prevede la riduzione di 1/3 della durata della sospensione della patente
di guida in caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., assumendo che
tale beneficio ha carattere generale.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Come già rilevato, condivisibilmente, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la
diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n.
285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (V. Sez. IV, Sentenza n. 41810 del
3.7.2009, Rv. 245451, Sez. V, n. 36352 del 13.7.2011 Rv. 251204), e quindi non al
caso di specie, sicchè ogni diversa interpretazione rappresentata deve ritenersi del tutto
errata ed improponibile.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014

Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 222 comma

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