Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32471 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32471 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANGO FRANCO N. IL 18/11/1972
avverso la sentenza n. 7697/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/07/2012
visti gli atti, la sentozniza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del ott. C.
A Q- Ct O t`í–”
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv.
Udit i difengór Avv.

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Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Franco MANGO ricorre avverso la sentenza in data 2-7-2012 con la quale la Corte di Appello
di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato continuato di lesioni personali in danno
dei coniugi Michelina Ciaramella e Renzo Ruggiero, di cui a sentenza 14-12-2007 del Tribunale
di Benevento, sez. dist. di Airola.
2. L’affermazione di responsabilità era basata sul racconto delle pp.00. ritenuto attendibile e

la circostanza che il Mango avesse a propria volta riportato lesioni (come da documentazione
medica acquisita e come da dichiarazioni dei CC. lo avevano visto con il labbro sanguinante
subito dopo i fatti) era ritenuta non idonea ad escludere la sua responsabilità, a prescindere
dall’ascrivibilità dell’iniziativa della lite. Era confermato anche il diniego di attenuanti generiche,
nonostante l’incensuratezza, per la violenza dell’aggressione, che aveva riguardato anche una
donna in stato di gravidanza.
3. Con le prime due doglianze il ricorrente censura la decisione con i vizi sub

ed e) di cui

all’art. 606 codice di rito in relazione agli artt. 125 e 597 comma 1, stesso codice, per carenza
di motivazione sulla responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni delle pp.00., non
sottoposte a vaglio critico e prive di riscontri esterni, e per mancato esame dei motivi di
appello in cui erano stati evidenziati a) il contrasto tra la versione dei coniugi Ruggiero e quella
dei coniugi Mango, b) le dichiarazioni favorevoli al prevenuto dei CC. di Airola, c) la mancanza
sostanziale di testimonianze decisive in punto responsabilità.
4. Il terzo motivo investe il trattamento sanzionatorio, con le censure di violazione di legge e
vizio di motivazione, sia sotto il profilo del diniego di attenuanti generiche, privo di motivazione
a fronte dell’incensuratezza, sia sotto il profilo della eccessività della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità doglianze attinenti a profili di merito,
relativi alla valutazione delle risultanze processuali, effettuata con congrua motivazione nelle
sentenze di primo e secondo grado. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno fondato il
giudizio di responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni accusatorie delle persone offese,
prudentemente valutate in base alla pacifica regola di giudizio secondo cui tali dichiarazioni
possono, anche da sole, sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte,
con esito positivo, ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo
necessariamente neppure riscontri esterni, quando non v’è ragione di dubitare della loro
attendibilità.
2. Essendo il controllo di legittimità sulla motivazione circoscritto alla verifica della tenuta di
essa, la sentenza impugnata è esente da censure avendo adeguatamente vagliato, con
motivazione non manifestamente illogica, l’attendibilità delle pp.00. fondante l’affermazione di

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riscontrato dai referti medici compatibili con la dinamica dei fatti descritta dalle stesse, mentre

responsabilità. Infatti la corte territoriale, premessa la pacifica sussistenza dello scontro tra le
due coppie di coniugi, ha rilevato, da un lato, che la ricostruzione della vicenda fornita dal
Ruggiero e dalla moglie era confermata dai referti medici compatibili con la loro ricostruzione,
non contestati dal prevenuto, dall’altro che il contrasto di tale ricostruzione con quella fornita
dalla coppia antagonista (tra l’altro non precisata nel ricorso), nonché le dichiarazioni dei
Carabinieri erano irrilevanti ben potendo le lesioni essere state reciproche, senza che ciò
escludesse la responsabilità del Mango.
dichiarazioni delle persone offese riscontrate dai certificati medici.
4. Quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, quella inerente all’eccessività della

pena è aspecifica, mentre quella sul diniego di attenuanti generiche, che valorizza lo stato
d’incensuratezza dell’imputato, trascura di considerare il consolidato orientamento di questa
corte secondo il quale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione di tale diniego, è
sufficiente che il giudice di merito giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla
legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare
tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa. La sentenza impugnata si è
attenuta a tale principio, e non è quindi censurabile, avendo solidamente ancorato il diniego
alle modalità violente dell’aggressione, diretta anche contro una donna in stato di gravidanza.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., determinandosi in C 1000 la somma da corrispondere alla Cassa delle Ammende, in
considerazione della natura delle doglianze.
Segue pure la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come
in dispositivo.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle
spese sostenute dalle parti civili, che liquida globalmente in complessivi C 2500, oltre accessori
secondo legge.
Roma, 14.5.2013

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consiglie e estensore\

Il Presidente
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Manifestamente infondato è quindi l’assunto della mancanza di prove decisive, stanti le

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