Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3247 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3247 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAMBACORTA STEFANIA N. IL 22/10/1967
avverso la sentenza n. 5819/2012 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
30/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 18/09/2013

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.Antonio Gialanella, il
quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli la sentenza
impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della

OSSERVA
Con sentenza in data 30.10.2012 il Giudice dell’udienza preliminare del

Tribunale di Cagliari, su richiesta delle parti, applicava a Binetti Andrea la
pena di anni due e mesi sei di reclusione, a Carboni Rober la pena di anni tre
di reclusione, a Gambacorta Stefania la pena di anni due e mesi dieci di
reclusione. Disponeva quindi, ai sensi degli artt.640 bis c.p. e 322 ter c.p., la
confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo nei confronti degli
imputati con decreto emesso il data 12.5.2011 dal Gip presso il Tribunale di
Cagliari (e successive integrazioni), con esclusione dei cavalli dei quali
disponeva la restituzione in favore del Carboni.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il difensore di Gambacorta
Stefania, il quale, con tre distinti motivi, evocando la violazione dell’art.606
lett.b) ed e) c.p.p. in relazione: 1) agli artt.640 bis c.p., 640 quater e 322 ter c.p.
10 bis e 10 ter d.lvo 74/2000; 2) agli artt.110, 640 bis c.p., 322 ter e 27 co.1
Cost.; 3) agli artt.167 e 168 co.1 c.c. e 32 ter c.p., censura la sentenza nella
parte in cui ha disposto la confisca, in quanto l’accordo intervenuto tra le
parti non aveva compreso la confisca (ed il “quantum” dell’oggetto di essa), e
comunque il provvedimento è privo di motivazione in ordine alle ragioni per
le quali si è ritenuto di disporre la confisca.
La sentenza di patteggiamento è una sentenza vincolata unicamente in
relazione al trattamento sanzionatorio, nel senso che il capo della condanna
deve rispecchiare fedelmente l’accordo intervenuto tra le parti, mentre
rispetto ai capi relativi alle pene accessorie e alle misure di sicurezza ove la
pena irrogata superi i due anni, nonché alla confisca, sia essa obbligatoria o
facoltativa, la discrezionalità del giudice si riespande come in una normal

confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.

sentenza di condanna, sicchè l’eventuale accordo su tali capi non è vincolante
per il giudice, che quindi può tenerne conto o no, avendo solo l’obbligo di
motivare la decisione adottata. E la sentenza, in caso di impugnazione, non
può essere completamente travolta sul presupposto del mancato recepimento
dell’intero accordo (v.Cass.Sez.II, sent.n.19945/ 2012 rv.252825).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, per giurisprudenza di questa

Corte (v.Cass.Sez.VI, sent.n.42804/ 2008 rv.241875), anche dopo la novella
apportata dalla legge n.134 del 2003 al testo dell’art.445 c.p.p. con
l’estensione dell’applicabilità – in caso di pena patteggiata – della misura di
sicurezza della confisca a tutte le ipotesi di cui all’art.240 c.p., il giudice ha
l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la
confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su
quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte
in ordine alla provenienza del danaro o dei beni confiscati, mentre la
caratteristica della sinteticità della motivazione tipica del rito non può
estendersi all’applicazione della misura di sicurezza.
Considerato che l’obbligo di motivazione della misura ablativa è stato
sostanzialmente inadempiuto dal provvedimento impugnato, atteso che non
vi è traccia, nella parte motiva della sentenza, al di là dell’impiego di frasi di
stile e del rinvio al provvedimento di sequestro, delle ragioni che presiedono
alla confisca in esame, fermo restando il capo relativo al trattamento
sanzionatorio, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari,
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare,
per nuovo giudizio limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca con rinvio
al Tribunale di Cagliari.
erato in camera di consiglio, il 18.9.2013.

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