Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32469 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32469 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

FRANZOSI Agostino, nato a Vigevano il 24/10/1963
NASSETTI Ettore MasOmiliano, nato a Milano il 02/11/1969
NASSETTI Roberto, nato a Milano il 18/04/1944

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 14/12/2011

Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni 01 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Vito D’AmbrOsio che ha chiesto il rigetto del ricorso di Nasseti Roberto,
fatta salva la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata;
ed il rigetto dei ricorsi di Nassetti Ettore Massimiliano e di Franzosi Agostino;
sentito, altresì, l’avv. Davide Sangiorgio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 16/04/2013

1. Roberto Nassetti, Ettore Massimiliano Nassetti, Agostino Franzosi erano
chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano, dei reati di seguito indicati.
Roberto Nassetti:
1) ai sensi degli artt. 216, comma nn. 1 e le, 217, comma 1, nn. 3 e 4, 219, commi 1
e 2 n. 1, comma 1, legge fall., perché, quale amministratore unico della ENGROUP

s.p.a. (già Ettore Nassetti s.p.a.) sino al giugno 1995 e poi presidente della consiglio
di amministrazione in epoca successiva e sino alla data del fallimento, dichiarato dal
interamente perso il proprio capitale sociale, nonché quale titolare di fatto della
società tramite l’intestazione fiduciaria del 99,92% di EN.GROUP s.p.a. di FINA
(Finanziaria Nassetti) s.p.a.: distraeva o dissipava attività aziendali per oltre 625
milioni di lire, con le condotte specificamente indicate (esborsi ragguardevoli per
riparazioni di imbarcazioni non di proprietà della società fallenda; acquisto di gioielli
ed orologi; acquisto di due Mercedes e di beni vari). In particolare:
1.1. pagando alla società Marina di Roma Sri (successivamente al 12.6. 1997, data
in cui veniva stipulato il contratto d’affitto dell’intera azienda, rendendo di fatto la
società fallenda non più operativa), £ 22.000.721 a titolo di riparazione di
un’imbarcazione non di proprietà della fallenda;
1.2. contraendo debiti nei confronti della s.p.a. Bulgari Italia, che si insinuava al
passivo per £ 120.465.000, per l’acquisto di orologi, profumi, gioielli e altri oggetti di
lusso per esclusivo uso personale del socio-amministratore e, comunque, non inerenti
all’attività dell’impresa;
1.3. pagando £ 103.835.000 per l’acquisto di due Mercedes, veicoli non in carico alla
società;
1.4. pagando l’importo di numerose altre fatture per un totale di £ 300.529.000 per
l’acquisto di generi e servizi non inerenti all’attività di impresa (scuola di pilotaggio,
abiti, videocamere, piatti, accessori della cucina, vino, etc. nonché per consulenze
professionali parimenti non pertinenti all’impresa);
1.5. pagando fatture per £ 77.492.000 per l’acquisto di ulteriori oggetti o servizi non
inerenti nè strumentali all’attività aziendale (tra cui abiti, argenteria, condizionatori,
elettrodomestici) nonché per spese di riparazione di veicoli non di proprietà, servizi
di pulizia per orologi non in uso alla società e per la frequentazione di locali notturni.
2. Distraeva o dissipava attività aziendali per oltre £ 1.984.000.000, utilizzando per
fini personali carte di credito della società per l’importo, nel triennio precedente al
fallimento, di £ 1.070.000.000;
consentendo che altre carte di credito sociali fosse utilizzate dal figlio Ettore (con
spese per circa 573 milioni delle vecchie lire) nonché dalle figlie Annabella ed
Emanuela, dalla moglie Gussuma Ingrid ed altri (con spese per lire 341 milioni); il
tutto, per l’acquisto di beni o per l’utilizzo di servizi estranei all’attività d’impresa
(quali acquisti presso duty free, frequentazione di night clubs, acquisto di calzature
2

Tribunale di Milano con sentenza del 23/10/1997, pur avendo la società sin dal 1995

da boutique, di camice, di rivestitura di pavimenti, di articoli in pelle, di.. .ade, di
abbigliamento, di ottica, di gioielleria, in genere pari presso grandi magazzini, gli
oggetti artistici, di profumeria).
3. Distraeva o dissipava attività aziendali per £ 1.165.000.000, ed in particolare:

prelevando in più riprese dai conti correnti sociali, a partire dal 26.6. 1995, oltre lire
800 milioni;
prelevando in più riprese nei conti sociali nel corso di detto anno 1995 e nel corso
4. Distraeva o dissipava attività aziendali per oltre £ 1.448.000.000:

– facendo incassare da altra società, la Nassetti S.p.A., a lui occultamente facente
riferimento, l’importo di 1.300.000.000 a titolo di pagamento delle fatture emesse in
data 20.5.1997 ….. a carico della società cliente Sonsuco Roup Industries Co.Itd;
– facendo incassare dalla società estera Ettore Nassetti Asia Ird, Io stesso facente a
lui parimenti riferimento, l’importo di una fattura di 85.000 $ (pari a 144.500.000),
dovuto alla società Nassetti Espana s.a., posseduta al 100% dalla fallita; importo
quindi di fatto pertinente a quest’ultima;
5. Distraeva o dissipava attività aziendali per £ 1.169.000.000, prelevando o

consentendo che si prelevasse, in più riprese, dai conti correnti sociali varie somme
di denaro; in particolare:
1 verso Grand Prix, società di esso Nassetti Roberto e di sua figlia per £ 27.560.000;
2 verso Nassetti Maria Grazia, Nassetti Renato, Nassetti Ettore, Nassetti Manuela per
1 milione;
3 verso esso Nassetti Reberto per 65 milioni;
4 verso Primono Mario, suo autista, per 41 milioni;
5 verso certi Cozza Giuseppe e Bonafacia Mario, rispettivamente per lire 492 milioni
e 54 milioni delle vecchie lire.
6. Dissipava attività aziendali per oltre £ 1.576.000.000:

6.1 facendo incassare dalla Nassetti S.p.A. Il saldo di 12.600.000 yen (pari a £
176.520.000), dovuti alla fallenda dalla ditta giapponese Noritake, alla quale veniva
data la falsa assicurazione che tale somma sarebbe stata girata alla fallita e ad altra
società estera, la Nassetti Thai Itd, controllata dalla fallita;
6.2 acquistando nel 1997, anteriormente al fallimento, per £ 1.400.000.000 il 90%
della società…..in joint venture con il governo cinese Yinxing Ningnang, priva di
valore, in quanto prontamente svalutata.
7. Teneva la contabilità della società E.n. Group s.p.a. fallita in guisa da impedire al
curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; anche tramite
le scorrette fraudolente annotazioni contabili sopra descritte in particolare:
7.1 contabilità dei prelievi iscritti sub 5.5 come debiti di Cozza Giuseppe e Bonafacia
Mario verso la società fallenda e, quindi, alteravano in contabilità la loro rispettiva

3

dell’anno successivo, 365 milioni circa.

posizione debitoria, pareggiando quindi contabilmente lo scoperto tramite fittizio
aumento della partecipazione sociale in una società cinese, priva di effettivo valore;
7.2 contabilizzando i prelievi di cui al capo 3.1 come prestiti personali e quindi
facendo contabilmente figurare, a totale decremento di detto conto, pagamenti
inesistenti da parte di cllenti;
7.3 mascherando i prelievi finanziari descritti sub 3.2 con analoghi artifici contabili;
7.4 postdatando la contabilizzazione delle operazioni descritte sub 4.1 e facendole
contratto di affitto d’azienda, concessa a Nassetti S.p.A., alla quale venivano così
trasmessi rapporti creditori in essere;
7.5 distruggendo e disperdendo la contabilità della controllata Nassetti H.K. Ltd e
occultando, sotto l’annotazione di crediti inesigibili della fallenda verso ultima, la
destinazione delle somme dovute a E.N. Group S.p.A. per la realizzazione delle
commesse Arwana di cui al capo 12;
7.6 omettendo di annotare in contabilità la cessione della partecipazione di E.N.
Group S.p.A. in Nanhai Nassetti Pioneer Ceramic Machinery Ltd di cui al capo 12 e
occultavano l’avvenuto incasso od il corrispondente credito.
8. Distraeva nell’arco di tempo 1991/1997:
8.1 la complessiva somma di £ 2.237.162.000, pagando fatture emesse a fronte di
operazioni inesistenti ealla società estera William Hunt & Co,Itd con sede all’epoca
in Lussemburgo;
8.2 nonché la complessiva somma di £ 2.723.246.584, pagando fatture emesse a
fronte di operazioni inesistenti dalla società estera Alphon Itd, avente all’epoca la
sede in Jersey.
9. Compiva operazioni di grave imprudenza al fine di ritardare il fallimento della
E.N. Group S.p.A., realizzando un completo impianto per la produzione di piastrelle
del valore di 844.970 US $ (oltre 11 miliardi di ) in base al contratto 13.5.1994 con
Victory Investiment Ltd di Hong Kong (società con capitale sociale di L. 500 che
provvederà poi, con il proprio conferimento dell’impianto, a partecipare in via
preminente al capitale sociale della società brasiliana Excell, poi denominata
Tec.Cer, divenuta titolare dunque dello stabilimento), senza pretendere alcun
anticipo, né in presenza di garanzie bancarie per il pagamento o di pegno sulle
azioni Victory; concedendo altresì a quest’ultima, in prossimità della richiesta di
concordato, poi sfociato nel fallimento, ampie dilazioni di pagamento (sino al 2005)
tramite rinnovo di cambiali, poi comunque mai onorate; commettendo così fatti di
bancarotta semplice.
10. Al fine di procrastinare lo stato di insolvenza della società, che già dall’esercizio
1995 aveva perso il proprio capitale sociale, stipulava, in data 12.6. 1997 e cioè
quattro giorni prima di richiedere l’ammissione al concordato preventivo (poi
sfociato nel fallimento, dichiarato in data 23.10.1997), un contratto con il quale
4

così figurare come regolate in data 12.6.1997, successivamente, cioè alla stipula del

affittava a Nassetti S.p.A. (società all’epoca facente riferimento, tramite il socio
thailandese certo sig. Kittiparaporn, ad esso Roberto Nassetti) e l’intera azienda
accettando condizioni contrattuali, in ordine al prezzo di vendita del magazzino, al
canone di affitto e dalla permanenza in capo a E.N. Group delle garanzie di buona
esecuzione delle commesse estere cedute alla conduttrice Nassetti S.p.A. a tutto
vantaggio di quest’ultima, la quale, essendosi resa successivamente inadempiente,
costringeva la procedura di un oneroso contenzioso per il recupero dell’azienda
11. Distraeva o comunque dissipava attività aziendali, facendo deliberare nel tempo
da E.N. Group Srl, già all’epoca in mascherato stato di insolvenza, vari
finanziamenti a favore di FI.NA S.p.A. società partecipante quasi totalitaria di E.N.
Group Sri e di fatto facente capo ad esso Nassetti Roberto, per somme che
variavano nel tempo e, complessivamente, ammontavano, dal 1995 sino al
fallimento, a 2.900.000.000.
1.2. Distraeva o dissipava il cespite patrimoniale, rappresentato dalla partecipazione

quasi totalitaria di E.N. Group Srl Nanhai Pioneer Ceremic Machinery Co.Itd, del
valore di oltre 5.500000.000 (con capacità di produrre utili annui per oltre 500
milioni di lire) cedendo ad operatori cinesi, in forza di procura specifica (mai
rinvenuta dall,a Kocedura) o comunque vendendola ed incamerando
personalmente il corrispettivo (di indeterminata entità).
Con le aggravanti di aver commesso plurimi fatti di bancarotta, documentale e
patrimoniale e di aver pagionato danni patrimoniali di rilevante entità.
Nassetti Roberto, Naseetti Ettore, Franzosi Agostino:
13. del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 n. 1, 219 commal, 223,

comma 1 legg fall.
Lo stesso Roberto Nassetti, Ettore Nassetti e Agostino Franzosi erano chiamati a
rispondere dei reati di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1, 219 comma 1, 223
commal, legge fall. perché, in concorso tra di loro, il primo nella qualità
sopraddetta e gli altri quali amministratori di Nassetti Hong Kong Ltd, totalmente
controllata dalla E.N. GROUP S.p.A., stipulavano un complesso accordo commerciale
per la fornitura da parte di EN. GROUP S.p.A. e con l’intermediazione di Nass etti
H.K. Ltd, a certa P. T. Arwana, società indonesiana, di un intero stabilimento per la
produzione di piastrelle al prezzo effettivamente concordato tra le parti di $
7.900.000 U.S. e, successivamente all’avvenuto pagamento della commessa estera
a Nassetti H.K. Ltd, omettevano di trasferire alla committente EN. GROUP S.p.A.,
in procinto di essere dichiarata fallita, le ultime rate per un ammontare di $
2.191.000 U.S. che venivano dunque distratte a favore di soggetti terzi, non
individuati, anche a causa della sparizione della contabilità di Nassetti HK. Ltd, della
chiusura dei locali di Hong Kong e dell’annotazione in contabilità di E. N. GROUP
S.p.A. di crediti inesigibili verso la controllata ed inesistenti crediti di Nassetti H. K.
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ceduta; e così commettendo fatti di bancarotta semplice.

Ltd verso la capogruppo; con l’aggravante di avere determinato danni di ingente
entità.
2. Con sentenza del 05/04/2005 il Tribunale dichiarava Roberto Nassetti
colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e delle imputazioni di
cui ai capi 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5, limitatamente alla somma complessiva di 25
milioni di lire nonché al capo 2) limitatamente alla somma complessiva di lire 328
capo 4.19) limitatamente alla somma di 400 milioni di lire, 4.2), ai capi 5.1) 5.2)
5.3) nonché al capo 4.1) capo 7) capo 11) e 13) e, con le attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava la pena di anni tre mesi otto
di reclusione; lo assolveva, invece, dalle residue imputazioni a lui ascritte con
formula perché il fatto non sussiste. Dichiarava, inoltre, Ettore Nassetti e Agostino
Franzosi colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo
13) e, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, li
condannava la pena dl anni due di reclusione ciascuno con i benefici di legge.
3. Pronunciando isui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte
d’appello di Milano, cori la sentenza indicata in epigrafe, statuiva che nel dispositivo
della sentenza impugnata la somma di lire 328 milioni indicata in relazione al capo
2), in ordine alla quale era stata ritenuta la penale responsabilità, si intendeva
sostituita dalla sommo di lire 277 milioni circa; confermava nel resto con ulteriori
statuizioni di legge.
4. Avverso la pronuncia anzidetta gli avv. Giacomo Lunghini e Davide
Sangiorgio, difensori degli imputati, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione,
ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in favore di Roberto Nassetti si articola nei seguenti motivi:
1.1. Con il primo, si denuncia violazione di legge processuale con
riferimento agli artt. 125, 133, 46 cod. proc. pen., in relazione ai capi
1.1,1.3,1.4,1.5 e 3, relativi a pretese distrazioni o dissipazioni di beni della fallita
EN.IR per attività non inerenti l’oggetto sociale. Si lamenta, in particolare, che
all’affermazione di colpevolezza si sia giunti in assenza di prove essenziali dei fatti
in contestazione, ossia delle fatture attestanti le predette spese, basandosi
esclusivamente su generiche indicazioni, non supportate né accompagnate da

milioni, al capo 3) limitatamente alla somma complessiva di 540 milioni di lire, al

alcuna allegazione documentale, del curatore fallimentare nella propria relazione ai
sensi dell’art. 33 legge fall. e nella successiva deposizione dibattimentale.
Nello specifico, per quanto riguarda l’addebito di cui al capo 1.3, relativo all’acquisto
di autovetture Mercedes, la colpevolezza era stata affermata nonostante che in atti
vi fossero numerosi contratti di leasing relativi ad autovetture di un dipendente
della fallita e, tra queste, vi fossero anche ben tre autovetture di marca identica a
quelle in contestazione. In definitiva, il giudice di appello aveva, indebitamente,
Con riguardo al contestato prelevamento dai conti correnti sociali nel periodo
1995/1996, limitatamente alla somma complessiva di lire 540 milioni,
notevolmente ridimensionata rispetto all’originario addebito del pubblico ministero
pari a lire 1.165.000.000, si trattava di prelievi per far fronte a spese correnti della
società, alla stregua dì evidenze probatorie che erano state del tutto disattese dal
giudice di appello.
1.2.

Con il secondo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà

manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della prova
dei fatti di cui ai capi 1. 2. 3. 5. 11; mancanza di motivazione in relazione alle
specifiche censure di cNi all’atto di appello con riferimento ai capi 1 e 11 in ordine
alla necessità di scoroputare dalla somma originariamente contestata la diversa
somma pari a 750 milioni, rispetto alla quale era stata raggiunta la prova della non
distrattività. Si lamenta, al riguardo, che la colpevolezza dell’imputato sia stata
affermata in mancanza di idonee risultanze probatorie relativamente sia alla
componente oggettiva che a quella soggettiva del reato in contestazione. Con
specifico riferimento ai finanziamenti erogati dalla società fallita alla controllante
FLNA, il giudice di appello non aveva tenuto conto delle deduzioni difensive che

dimostravano come tali finanziamenti, ben lungi dall’avere connotazione distrattiva,
erano in realtà finalizzati all’acquisto della KERATECH, società che operava nel
settore della produzione di rulli impiegati nella produzione della Gruppo Nassetti.
1.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge processuale con

riferimento all’art. 521 cod. proc. pen. in relazione al capo 5), relativo alla pretesa
distrazione o dissipazione realizzata

“prelevando o consentendo che altri

prelevassero varie somme di denaro dai conti correnti sociali”. Sul punto, era stata
lamentata la mancanza di rituali contestazioni del fatto per il quale l’imputato era
stato condannato (ossia specifiche modalità di condotta rispetto a quanto
genericamente enunciato nel capo d’imputazione). Era, dunque, mancata una
puntuale correlazione tra accusa e sentenza, in violazione, dunque, dei diritti di
difesa dell’imputato e dell’effettività del contraddittorio.
1.4.

Il quarto motivo denuncia mancanza, contraddittorietà, manifesta

illogicità della motivazione, in riferimento all’attribuzione all’imputato della
qualificazione di amministratore di fatto della Nassetti S.p.A.; inosservanza della
7

fatto carico all’imputato dell’onere della prova liberatoria.

legge penale in relazione all’art. 216, comma 1. n. 1 e 223 legge fall., rispetto ai
capi 4.1, 4.2. 6.1 e 13; mancanza di motivazione rispetto a specifiche censure
indicate nei motivi di appello. In particolare, si fa riferimento alla contestata
distrazione di somme dovute da un soggetto terzo alla fallita EN.GROUP, che su di
esse vantava un semplice diritto di credito, somme che mai erano confluite né
transitate nelle casse sociali o mai retrocesse. Al riguardo, viene innanzitutto
contestata la mancanza di riferibilità soggettiva a Roberto Nassetti delle condotte
neocostituita Nassetti S.p.A. in forza di uno specifico contratto che limitava le sue
funzioni alla mera consulenza commerciale. In base ad inferenza destituita di
fondamento e priva di riscontro alcuno, si era voluto, invece, attribuirgli il ruolo di
deus ex machina. Mancava, ad ogni modo, la prova dell’elemento oggettivo, non

essendosi mai verificato ingresso delle somme accreditatre dalla fallita nel relativo
patrimonio e la successiva sottrazione, non potendo in alcun modo farsi coincidere il
concetto di distrazione con quello di omesso pagamento ovvero di semplice
inadempimento o, comunque, con tutte quelle condotte di mera violazione di
obblighi contrattuali, anche se causa di mancato accrescimento del patrimonio
sociale, ma in mancanza di effettiva sottrazione. Nella fattispecie, avrebbero potuto
semmai ravvisarsi gli ‘estremi del diverso reato di cui all’art. 232, comma, n. 1,
legge fall. in capo al soggetto che aveva ricevuto le somme in luogo della fallita.
1.5.

Con il quinto motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà,

manifesta illogicità della motivazione, in ordine relazione all’interpretazione del
contratto di affitto di azienda di cui ai capi 6.1 e 4.1, e cessione del magazzino„
stipulato in data 12 giugno 1997 tra Allaen group (altra società del gruppo) e la
neocostituita Nassetti S.p.A.. Il contratto anzidetto non era stato correttamente
Interpretato, specie con riferimento alla clausola 8) (“fatto espresso riferimento
all’art. 6.3 della presente scrittura, l’affittuaria subentra in tutte le commesse in
corso tenuto conto degli anticipi elo acconti già incassati e quindi beneficiando solo
del saldo prezzo senza addebito di solo tale erogatrice dandosi atto che la S.p.A.
Ettore Nassetti alla data del 31.3.1997 aveva incassato dai clienti anticipi per
complessive 4.770.742.000”).

Una corretta lettura della previsione avrebbe

consentito di individuare la reale volontà delle parti, nel senso che quanto già
incassato alla data della stipula del contratto rimaneva in capo alla EN GROUP,
mentre quanto ancora da incassare (il saldo prezzo, appunto, per le commesse in
corso) spettava all’affittuaria Nassetti s.p.A.
1.6.

Il sesto motivo eccepisce inosservanza od erronea applicazione della

legge penale, segnatamente dell’art. 216, comma 1, n. 1 legge fall., in relazione al
capo 1); mancanza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze contenute
nell’atto di gravame. Con riferimento all’operazione intercorsa con la

Sosuco,

incomprensibilmente il giudice di merito aveva omesso di valutare l’unico elemento
8

contestate nel capi anzidetti. Peraltro, lo stesso imputato operava nell’ambito della

che, alla luce dell’univoca volontà negoziale espressa nella clausola sub 8) del
contratto d’affitto di azienda, rilevava ai fini dell’individuazione della titolarità delle
somme relative alle commesse in corso alla data di stipula del contratto, ossia il
momento dell’incasso da parte di Nassetti S.p.A., avvenuto nel settembre 1997,
dunque successivo alla stipula del contratto. Inoltre, non erano state
adeguatamente considerate importanti risultanze documentali, come la lettera 29
ottobre 1998 inoltrata dall’ing. Molinari (amministratore delegato della Nassetti
civili riguardanti i crediti anzidetti.
1.7.

Con il settimo motivo si eccepisce inosservanza od erronea

applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 comma, n.
1 legge fall., con riferimento al capo 6.1; mancanza, contraddittorietà manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla vicenda relativa alla c.d. commessa
NORITAKE. Anche in ordine a tale fattispecie mancavano univoci elementi indiziari a

sostegno dell’ipotizzata riferibilità soggettiva all’imputato e, dunque, della sua
colpevolezza.
1.8.

Con Inottavo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà o

manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attribuzione soggettiva
all’imputato della condotta do cui al capo 4.2., relativa all’asserita distrazione di
somme fatte incassare dalla società ETTORE NASSETTI ASIA e spettanti, invece,
alla società NASSETTI’ESPANA. Al riguardo, era emerso che la condotta materiale
era stata posta in essere da soggetti diversi (la signora Cathy Ho ed Agostino
Franzosi, imputato nel presente giudizio ma per diverso capo di imputazione) e non
vi erano neppure elementi sufficienti a sostegno di un’ipotesi di responsabilità
concorsuale in capo a Roberto Nassetti.
1.9.

Con il nono motivo si deduce inosservanza della legge processuale,

con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra addebito
di cui al capo 13) ed oggetto della decisione del Tribunale nonché mancanza di
idonea motivazione in ordine al ritenuto rilievo penale delle condotte in questione
ed alla loro riferibilità a Roberto Nassetti, in qualità di amministratore unico e
presidente del Cda della EN GROUP. Si fa rifermento, in particolare, alla ritenuta
distrazione della somma di $ 2.191.000, corrispondente alle due ultime rate della
c.d. commessa ARWANA, dovute alla fallita dalla società NASSETTI HONG KONG.
Anche in ordine a tale vicenda il giudice di appello non aveva considerato che il
mancato versamento delle due ultime rate, in violazione degli accordi negoziali,
aveva rilevanza prettamente civilistica e non avrebbe potuto integrare gli estremi
della fattispecie distrattiva. Anche al riguardo, vi era stata violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza, posto che i fatti ritenuti in sentenza non
corrispondevano a quelli originariamente contestati, con conseguente pregiudizio
per le ragioni di difesa.
9

S.p.A.) all’avv. Farinacci, che, all’epoca, assisteva la curatela nelle controversie

1.101

Con il decimo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà o

manifesta illogicità della motivazione, in ordine al capo 7) riguardante la bancarotta
fraudolenta documentale, sul presupposto che la società

EN GROUP, società

controllante della NA$SETTI HONG KONG, avrebbe dovuto tenere le scritture
contabili anche della società controllata, facente parte dello stesso gruppo;
affermazione apodittica, priva di riscontri normativi, considerando che ciascuna
società, pur appartenente allo stesso gruppo, era dotata di propria soggettività
capo gli obblighi di natura contabile. Peraltro, l’affermazione di responsabilità in
capo al Nassetti per i fatti di cui al capo 7.5) si fondava sul solo fatto che egli fosse
all’epoca presidente del Cda, senza considerare , però, che lo stesso imputato non
aveva mai ricoperto alcun ruolo in seno a quella società, ma solo nell’ambito della
della EN GROUP.
1.11.

Con l’undicesimo motivo, si denuncia contraddittorietà e manifesta

illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata correzione in dispositivo
dell’errore rilevato in motivazione circa l’esatto importo della somma (euro
1.650.000 e non già euro 1.150.000, come erroneamente indicato nella sentenza di
primo grado) corrisposta a seguito dell’intervenuta transazione con la curatela in
relazione al capo 13). Nonostante che la difesa avesse provato, con la produzione
dell’atto di transazione intercorso con la curatela, che la somma indicata dal giudice
di primo grado era stata inferiore di euro 500.000 rispetto a quella effettivamente
corrisposta, il giudice di appello aveva limitato la correzione dell’errore materiale
soltanto con riferimento al capo 2) e non anche all’errore anzidetto.
La distonia tra motivazione e dispositivo, risultante per tabulas dalla sentenza
impugnata e dalla documentazione in atti, oltre alle conseguenze era rilevante
anche sul versante della determinazione della pena e del bilanciamento delle
attenuanti generiche con le contestate aggravanti.
1.12.

Con il dodicesimo motivo si eccepisce inosservanza ed erronea

applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen. nonché
mancanza od illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della
pena e al bilanciamento delle circostanze generiche.
1.13.

Con il tredicesimo motivo si lamenta inosservanza od erronea

applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 37 cod. pen. e 216 comma
4, legge fall., con riferimento all’erronea commisurazione della pena accessoria
dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di
esercitare uffici direttivi sul rilievo che la durata della pena accessoria avrebbe
dovuto essere commisurata alla pena principale inflitta. In linea subordinata, si
chiedeva la remissione alle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, per la soluzione
del contrasto interpretativo esistente sul punto nella giurisprudenza di legittimità.

10

giuridica ed autonomia patrimoniale ed amministrativa e ad essa solo facevano

1.14.

Con

il

quattordicesimo

motivo,

si

denuncia

mancanza,

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla
determinazione della provvisionale, in ordine alla quale era del tutto mancata la
giustificazione del relativo ammontare e del richiesto ridimensionamento, essendosi
il giudice di appello limitato a confermare la statuizione del primo giudice.
2. Il ricorso in favore di Ettore Massimiliano Nassetti ed Agostino Franzosi è

2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza della legge processuale, ai

sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 521 dello stesso
codice di rito, noncM mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), con riferimento al difetto di correlazione
tra oggetto della contestazione di cui al capo 13) ed oggetto della decisione del
primo giudice.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà, manifesta

illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e), in relazione al ritenuto
rilievo penale delle condotte descritte al medesimo capo ed all’attribuzione delle
stesse ad Ettore Nassetti ed Agostino Franzosi, in qualità di amministratore della
Nassetti Hong Kong.
2.3. Con il terzo Motivo si deduce contraddittorietà o manifesta illogicità della

motivazione con riferimento alla mancata correzione in dispositivo dell’errore
materiale rilevato in parte motiva circa l’esatto importo della somma (euro
1.650.000 e non già euro 1.150.000, come indicato nella sentenza di primo grado)
integralmente corrisposta a seguito dell’intervenuta transazione con la curatela in
relazione al capo 13).
2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione

della legge penale coni riferimento agli artt. 37 cod. pen. e 216, comma 4, legge
fall., in ordine alla commisurazione della pena accessoria, esistendo sul punto
contrasto interpretativo per il quale si rendeva opportuna la remissione della
questione alle Sezioni Unite.
3. Il diffuso svolgimento della narrativa, nel riprodurre i molteplici capi
d’imputazione, vale a dare diretta ed immediata contezza della complessità della
vicenda sostanziale in esame, rappresentando l’ampia gamma di illeciti che, nella
ricostruzione effettuata dai giudici di merito, ha caratterizzato la genesi di un
dissesto societario di enormi proporzioni.
Si tratta della crisi di una società divenuta leader nel settore della produzione della
ceramica, anche in ambito internazionale attraverso la creazione di una serie di
società collegate operanti all’estero, soprattutto in Cina.
11

affidato i seguenti motivi:

Il processo, culminato con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha colto i
momenti salienti di una crescita esponenziale di quella che, in origine, era una
piccola entità societaria, la Impress spa, costituita nel 1975, dal momento in cui fu
poi rilevata da Roberto Nassetti, amministratore e socio unico della spa Ettore
Nassetti; poi trasformata in Nassetti Ettore spa, mentre la controllante Ettore

Nassetti spa, titolare del 98% delle quote societarie, assumeva la denominazione di
FINA spa, che diveniva ben presto la capofila di un articolato gruppo societario,

gravi ed irreversibili crisi finanziarie di società controllate, specie italiane, sono stati
Individuati tre momenti salienti: la costruzione, in data 11.4.1997, di una nuova
società denominata Nassetti Engineering, che avrebbe dovuto prendere in affitto
l’azienda della Nassetti Ettore spa e delle controllate ed acquisirne, poi. in esito a
concordato preventivo, i relativi cespiti; il mutamento della denominazione sociale
della Nassetti Ettore in Group spa e la messa in liquidazione della società, con
domanda di ammissione al concordato preventivo; la trasformazione, il 28.5.1997,
di Engineering in sopcietà per azioni, con nuova denominazione sociale in Nassetti
spa, con trasferimento, della sede sociale in Trezzano sul Nagiglio negli stessi uffici

della En Group. Il 12.g,.1997, la neocostituita società (Nassetti spa) stipulava, poi,
con le società controllate SATI, USMAC, OMS e TTC, già in grave crisi finanziaria, un
contratto di affitto di azienda, con previsione anche di un’offerta irrevocabile
d’acquisto dells stessa azienda condizionata all’ammissione della società alla
procedura di concordato preventivo. Avviata la detta procedura sia per le società
controllate che per la En Group, la stessa non aveva però buon esito in quanto le
proposte non erano considerate adeguate dal tribunale fallimentare. Da qui il
fallimento di tutte le anzidette società.
In estrema sintesi, questa è la storia di dissesto, di proporzioni clamorose.
Nell’intera vicenda, un ruolo di assoluta centralità è stato attribuito a Roberto
Nassetti, amministratore unico ininterrottamente dal 1977 al giugno 1995 e,
successivamente, presidente del consiglio di amministrazione, i cui componenti
erano il figlio Ettore ed una terza persona. Secondo l’impostazione accusatoria,
Integralmente recepita dai giudici di merito, Roberto Nassetti, anche dopo la
dismissione di ogni incarico formale, all’atto della trasformazione della Nassetti
Ettore in En Group spa, aveva mantenuto ogni potere gestionale, tanto da

partecipare direttamente agli accordi per l’affitto dell’azienda di cui si è detto.
3.1. Sulla base delle risultanze di un’articolata attività istruttoria, attraverso

l’acquisizione di imponente materiale documentale le risultanze della relazione del
curatore fallimentare, la deposizione dibattimentale dello stesso e di un suo
collaboratore nonché di numerosi dipendenti della fallita En Group spa, il primo
giudice si era convinto della responsabilità degli imputati, con un’argomentata
valutazione selettiva dei molteplici fatti in contestazione. Siffatto giudizio è stato
12

anche con ramificazioni estere. Nell’arco temporale in cui si sono manifestate le

interamente confermato dalla Corte territoriale, a parte la correzione in dispositivo
nei termini indicati in premessa.
Dall’insieme motivazionale della sentenza di primo e secondo grado – che, stante la
convergenza in punto di penale responsabilità, formano una sola entità giuridica risulta un esame compiuto e diligente dei molteplici profili di illecito, come
rappresentati nei capi d’imputazione per i quali è stata affermata la colpevolezza. In
ragione della variegata natura di quegli illeciti, gli stessi sono stati opportunamente
accorpati in classi distinte, a seconda che afferissero ad irregolarità nella gestione
ordinaria (sotto molteplici profili: appropriazione di somme attraverso indebiti
prelievi dal conto corrente sociale, reiterati abusi nell’utilizzo di carte di credito a
fini personali; distrazioni di ingenti somme di danaro in favore di società
asseritamente riconducibili a Roberto Nassetti; finanziamenti alla capogruppo FINA)
ovvero ad irregolarità nella fase di crisi delle società del gruppo (operazioni volte a
procrastinare indebitamente il riconoscimento dello stato di insolvenza; condotte
distrattive di beni e risorse finanziarie nei mesi precedenti la dichiarazione di
fallimento della En Group; affitto dell’azienda; irregolarità contabili funzionali
all’occultamento delle anzidette operazioni).
4. Fatte tali preiinesse, necessarie ai fini di una migliore comprensione delle

molteplici ragioni di cenisura, si osserva, ora, quanto segue:
4.1.

La prima doglianza – relativa alla contestata affermazione di

colpevolezza di Roberto Nassetti in relazione ai capi 1.1, 1.3, 1.4,1.5 e 3, con
riferimento a condotte, distrattive o dissipative di beni della fallita EN.IR , per
asserita mancanza di prova dei fatti in contestazione, ossia delle fatture attestanti
le predette spese – è destituita di fondamento. Ed invero, la statuizione di
responsabilità è stata, motivatamente, affermata sulla base di univoche emergenze
di causa, al di là dell’esistenza di fatture comprovanti gli acquisti; in particolare in
base all’acquisita documentazione ed alla deposizione del curatore fallimentare che
ha confermato la relazione ex art. 33 legge fall.
Gli ulteriori profili di censura, che sostanziano il motivo in esame, devono essere
disattesi siccome afferenti ad improponibili questioni di merito, quali le modalità di
acquisto delle autovetture Mercedes, ritenuto dai giudici di merito ingiustificato in
quanto non inerente alle finalità sociali, indipendentemente dal fatto che altre
autovetture dello stesso tipo risultassero regolarmente acquistate con contratti di
leasing, per essere destinate ad uso di dipendenti. Con insindacabile apprezzamento

di merito – tale in quanto adeguatamente argomentato – il giudice di appello ha
ritenuto ingiustificato il prelievo dai conti correnti sociali nel periodo 1995/1996, pur
ridimensionato nei termini quantitativi rispetto all’originaria contestazione. All’uopo,
non era emersa alcuna funzionale destinazione alle esigenze della società né era
stata offerta al riguardo plausibile giustificazione con idoneo riscontro probatorio,
13

s.

sicchè è stata fatta corretta applicazione di consolidata regola di giudizio operante
in subiecta materia, secondo cui, a fronte del dato oggettivo dell’ammanco di beni
(nel caso di specie, liqUidità di cassa ed attrezzature varie), che dovrebbero figurare
nella disponibilità della società fallita, spetta all’imputato rendere spiegazione in
merito alla loro destinazione, allo scopo del necessario accertamento della relativa
utilizzazione per fini della società o per ragioni ad essi estranee, senza che un
siffatto regime probatorio possa integrare indebita inversione dell’ordinario “onus
4.2. Priva di fondamento è anche la seconda censura, al di là degli

inammissibili profili di merito che pure la sostanziano. Il contesto argomentativo
della pronuncia impugnata esprime adeguata e pertinente valutazione dei fatti
contestati nei menziOnati capi d’imputazione, in ordine ai quali è stata,
motivatamente, riconosciuta la natura distrattiva delle condotte considerate, sulla
base di corrette valutazioni, che si sono fatte carico anche della determinazione
degli esatti termini quantitativi della rilevata distrazione, in puntuale risposta alle
deduzioni difensive.
Ineccepibile, poi, è la motivazione riguardante i finanziamenti per ragguardevoli
importi in favore della società capogruppo FLNA, la cui natura distrattiva è stata
correttamente ravvisato nell’assoluta mancanza di contropartita economica da parte
della società poi fallita, al di là del rilievo, pur decisivo, che siffatte operazioni erano
assolutamente eccentriOhe rispetto all’oggetto sociale della società finanziatrice.
Per quanto riguarda l’asserita destinazione di siffatti finanziamenti all’acquisizione
della KERATECH, società operante nel settore produttivo di materiali interessanti il
ciclo di produzione del Gruppo Nassetti, la Corte territoriale ha compiutamente ed
esaustivamente risposto – nei termini di insindacabile apprezzamento di merito rilevando che, a tutto concedere, soltanto una parte delle impegnate risorse
finanziarie era stata destinata all’acquisto anzidetto, al di là dell’evidente anomalia
del fatto che la parteOpazione KERATECH fosse stata acquisita dalla controllante
FI.NA anziché dalla Nassetti Ettore.
43. La terza censura, relativa al preteso difetto di correlazione tra accusa e

sentenza e, dunque, al difetto di contestazione, ai sensi dell’art. 521 cod. proc.
pen., è priva di fondamento, posto che la relativa questione è stata, giustamente,
disattesa dal giudice di appello. Ed infatti, non era dato ravvisare alcuna
immutazione del fatto sostanziale, che genericamente formulato in rubrica
(prelevando o consentendo che altri prelevassero varie somme di denaro dai conti
correnti sociali) è stato, poi, oggetto di valutazione selettiva e riduttiva da parte del
primo giudice, limitatamente ai punti 1, 2 e 3 del menzionato capo 5, in ordine ai
quali è stata accertata la riconducibilità degli indebiti prelievi al solo Roberto
Nassetti. Nessun pregiudizio può dunque essere derivato per le ragioni della difesa,
che ha avuto modo di dispiegarsi compiutamente.
14

probandi” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, 15.12.2004, n. 3400, rv 231411).

4.4. Le articolate censure che sostanziano il quarto motivo sono tutte

infondate. Anzi, quelle afferenti all’attribuzione all’imputato della qualifica di
amministratore di fatto si collocano, decisamente, in area d’inmmissibilità,
riguardando questioni di merito che, come è noto, sfuggono al sindacato di
legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, siano assistitei da motivazione
congrua e formalmente corretta.
Infondata, comunque, è la principale doglianza che attiene all’attribuzione di
vantava nei confronti di società collegate. Ed invero, appare ineccepibile la risposta
motivazionale resa dal igiudice di appello ad identica questione sollevata in sede di
gravame, sul rilievo che la nozione giuridica di patrimonio,i1 cui depauperamento è
apprezzabile ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale, è
da intendere in senso loto, comprensivo cioè non solo di beni materiali, ma anche di
entità immateriali, quali ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla
formazione dell’attivo (lel compendio patrimoniale. Avuto riguardo alle peculiarità
della fattispecie, è stato ritenuto, con insindacabile apprezzamento di merito, che la
parte di credito non riscossa e che avrebbe dovuto figurare nel patrimonio della
società, sia stata oggetto di distrazione riconducibile al paradigma dell’art. 216, con
esclusione, pertanto, d’Ogni possibilità di qualificazione nei termini della proposta
configurazione, ai sensi dell’art. 232, comma, n. 1, legge fall., a carico del soggetto
percettore delle somme In luogo della fallita.
4.5.

Priva di pregio è la quinta censura riguardante la pretesa, erronea,

lettura della clausola 8) del contratto di affitto di azienda, che attribuiva il diritto di
riscuotere il saldo prezzo di forniture effettuate dalla società cedente, la EN GROUP,
alla società affittuaria NAS5E7TI s.p.A. Ed infatti, al di là del dato formale, connesso
all’anzidetta previsione negoziale, vi era la circostanza oggettiva, rilevata – con
insindacabile apprezzamento di fatto – dai giudici di merito, che gli accordi
negoziali, peraltro intercorsi tra società facenti parte dello stesso gruppo,
costituissero, in realtà, meri espedienti per sottrarre utilità al patrimonio della

En

Group in stato di dissesto e, dunque, alla relativa procedura fallimentare; e che il
dominus dell’intera operazione fosse proprio Roberto Nassetti, in quanto persona

che gestiva di fatto l’intero gruppo societario e, come tale, fortemente interessato
ad impedire la riscossione del credito da parte del fallimento.
4.6.

Identiche ragioni motivazionali giustificano il rigetto della sesta

censura relativa ad inosservanza od erronea applicazione della legge in riferimento
all’operazione intercorsa con la Sosuco, in ordine alla quale la difesa aveva
prospettato identiche deduzioni difensive in ordine alla mancata considerazione
dell’art. 8 del contratto d’affitto di azienda.
Le risultanze documentali indicate nel motivo di ricorso sono state implicitamente,
ma non per questo meno chiaramente, disattese dalla Corte territoriale in quanto
15

natura distrattiva alla mancata riscossione di parte di creditiche la EN GROUP

ritenute inidonee a scalfire la plausibilità dell’impianto giustificativo ed a sostenere
alternative letture dei fatti favorevoli all’impostazione difensiva.
4.7. Priva di fondamento è anchela settima censura, relativa alla vicenda
della c.d. commessa Noritake, consistente nell’incasso da parte della Nassetti spa
del saldo di una fornitura dovuta alla società fallita da parte della Noritake.
Ancora una volta, la risposta giustificativa dei giudici di merito alle eccezioni
difensive risulta logicamente ineccepibile, sul riflesso che, stante la posizione
spa, era plausibile ritenere che fosse stato lo stesso Nassetti a far sì che la
riscossione del credito fosse dirottata onde sottrarla alla procedura fallimentare.
4,8. Identico percorso giustificativo va seguito con riferimento all’ottava
censura, che, riguardante l’asserita distrazione di somme di fatto incassate dalla
società Ettore Nassetti Asia in luogo della Nassetti Espana, posseduta per l’intero da
En Group poi fallita, attiene, in sostanza, a medesima tipologia di condotta. Anche
In tal caso, si era trattato di distrazione di somme che sarebbero dovute confluire
nel patrimonio della En 1Group e che, pertanto, avrebbero dovuto essere destinate al
fallimento. Il procedimento inferenziale, che muove dalla riconosciuta posizione di
deus ex machina attriuita a Roberto Nassetti, appare rispettoso dei canoni di
logica comune e non può, pertanto ritenersi, manifestamente incongruo, sì da
legittimare vizio di motivazione utilmente deducibile in questa sede. E’, quindi,
irrilevante che l’imputatO non figurasse formalmente nell’operazione materialmente
posta in essere da altri, ;a lui collegati, indipendentemente dalla scelta – opinabile o
meno – dell’inquirente di non elevare contestazione concorsuale a carico di questi
ultimi.
4.9. La nona censura, afferente all’eccepita violazione del principio di
correlazione con riguardo all’addebito di cui al capo 13), riguardante la mancata
percezione da parte dell En Group di parte di una fornitura in favore della Arwana,
società indonesiana di Gjakarta, di un intero stabilimento per la produzione di
piastrelle, in quanto i pagamenti da questa effettuati in mano dell’intermediaria
Nassetti Hong Hong non erano stati da questa rimessi alla stessa società fallita, si
pone ai limiti dell’ammissibilità in quanto, con dovizia di argomenti, il giudice di
appello ha correttamente risposto ad identica questione difensiva, notando che, nel
caso di specie, non vi fosse stata alcuna divergenza fra decisum e contestazione, in
esito alla rideterminazione del quantum della distrazione, diligentemente effettuata
dal primo giudice sulla base di puntuale ricostruzione della complessa dinamica dei
rapporti

dare/avere tra le società

Nassetti Ettore e Nassetti Hong Hong.

Giuridicamente corretto, in proposito, è l’argomento addotto a sostegno del rigetto
dell’eccezione difensiva sulla base del richiamo alla tutela dei diritti di difesa, cui è
preordinato il principio della contestazione e del consequenziale rilievo che, nel caso

16

incontrastata di dominus, che l’odierno ricorrente assumeva in seno alla Nassetti

di specie, non era ravvisabile alcun pregiudizio per il pieno disimpegno dell’attività
difensiva.
4.10. Per quanto concerne la decima censura, relativa all’affermazione di

colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale,
con riguardo alle scritture contabili della controllata Nassetti Hong Kong, è
sufficiente il rilievo che, con insindacabile apprezzamento di merito, i giudici
d’appello hanno ritenuto che Roberto Nassetti, incontrastato dominus dell’intero
tanto bastava per affermarne la colpevolezza, indipendentemente dal giusto rilievo
difensivo in ordine all’autonomia patrimoniale e contabile delle società appartenenti
ad uno stesso gruppo,
4.11. Va, poli disattesa la censura riguardante la mancata correzione

dell’errore materiale nel quale era incorso il giudice di primo grado
nell’individuazione dell’esatta somma (euro 1.650.000 e non già euro 1.150.000)
corrisposta a seguito dell’intervenuta transazione con la curatela fallimentare in
relazione al capo 13).
La doglianza attiene, infatti, a profilo irrilevante, alla luce di inequivoca
motivazione, che dà atto dell’erronea indicazione, e del rilievo che nessuna
influenza è stata evidentemente attribuita alla discrasia sul piano della valutazione
complessiva del fatto, nel contesto dell’intera vicenda sostanziale, per la quale
erano stati ravvisati gravi ed assorbenti profili di responsabilità a carico dell’odierno
ricorrente. Donde, l’irrOevanza della mancata correzione dell’errore in dispositivo, a
differenza di quanto si è ritenuto di dover fare con riguardo all’ipotesi di cui al capo
2).
4.12. La dodicesima censura, afferente all’assetto sanzionatorio, è in tutta

evidenza inammissibile, perché relativa a questione prettamente di merito, che, in
quanto adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Ed infatti, la
Corte di merito ha, esaurientemente, indicato le ragioni per le quali le già concesse
attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti sulle contestate
aggravanti e la misura della pena irrogata in primo grado non potesse essere
ridimensionata, tenuto conto dell’obiettiva gravità e pluralità dei fatti in
contestazione nonché della personalità dell’imputato, desunta anche da uno
specifico precedente penale per bancarotta fraudolenta.
4.13. Per quanto concerne la tredicesima censura riguardante la mancata

commisurazione della durata della pena accessoria alla pena principale, con
riferimento all’art. 37 cod. pen., questo Collegio reputa di dover aderire
all’interpretazione secondo cui la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di
imprese commerciali ed all’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa per dieci anni, prevista dall’art. 216, u.c., I. fai!., non è indeterminata e si
sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all’art. 37 cod. pen. (cfr. Cass. Sez. 5, n.

17

gruppo, fosse stato l’autore della dispersione o distruzione delle scritture contabili e

17690 del 18/02/2010, Rv. 247319; id. Sez. 5, n. 39337 del 20/09/2007,Rv.
238211), tenuto peraltro conto del fatto che la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 216 ultimo comma è stata dichiarata inammissibile dal
Giudice delle leggi con sentenza del 4.4.2012 n. 134.
4.14. La quattordicesima censura, relativa alla determinazione della
provvisionale ed al difetto motivazionale sul punto, è inammissibile, posto che la
relativa statuizione – come è noto – non è suscettibile di impugnazione per
legittimità, non è deducibile con ricorso per cassazione la questione relativa alla
pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (cfr.
Cass. sez. 4, 23.6.2010, n. 34791, rv. 248348; cfr, pure, id. sez 2, 20.6.2003, n.
36536, rv. 226454, secondo cui il provvedimento che liquida somme a titolo di
provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché non è
suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella
pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione
con ricorso per cassazione).
D’altro canto, è pur vero che, comunque, il provvedimento in esame non può dirsi
privo di motivazione, avendo il giudice a qua espresso giudizio di adeguatezza della
misura della provvisionale con riferimento all’entità del danno accertato.
5. Il primo motivo del ricorso proposto in favore di Ettore Massimiliano
Nassetti ed Agostino Franzosi, riguardante la pretesa violazione del principio di
correlazione, di cui all’art. 521 cod. proc. pen., deduce questione identica a quella
oggetto del nono motivo del ricorso in favore di Roberto Nassetti e, pertanto, non
può che condividerne l’epilogo decisionale in termini di infondatezza.
La seconda censura, riguardante la contestata sussistenza del reato sub 13),
è priva di fondamento, in quanto l’impianto motivazionale della pronuncia
Impugnata offre adeguata spiegazione delle ragioni per le quali i due imputati,
odierni ricorrenti, sono stati ritenuti responsabili della bancarotta fraudolenta per
distrazione in rubrica, nella loro qualità di amministratori della Nassetti Hong Kong,
consapevolmente partecipi, in concorso con Roberto Nassetti, del programma
criminoso, descritto in rubrica, volto a privare l’En Group delle somme ad essa
dovute in adempimento di specifiche ragioni creditorie.
La terza censura – riguardante la mancata correzione dell’errore materiale
nel quale era incorso il giudice di primo grado nella individuazione dell’esatta
somma (euro 1.650.000 e non già euro 1.150.000) corrisposta a seguito
dell’intervenuta transazione con la curatela in relazione al capo 13) – è identica a
quella oggetto dell’undicesimo motivo del ricorso proposto in favore di Roberto
Nassetti e va, dunque, disattesa per le stesse ragioni sopra indicate.

18

cassazione. Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questo Giudice di

La quarta doglianza, relativa alla durata della pena accessoria, con
riferimento agli artt. 37 cod. pen. e 216, comma 4, legge fall., è pure identica a
censura proposta nell’Interesse di Roberto Nassetti, esattamente quella oggetto del
tredicesimo motivo, ed è infondata per le stesse ragioni sopra esposte.
5. Per quanto precede, i ricorsi in esame – ciascuno globalmente considerato

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/04/2013

– devono essere rigettati con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

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