Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32466 del 16/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32466 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
SOLETI Chiara, nata a Milano 1’11/03/1981
TORRE Cristian, nato a Milano il 17/08/1981
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 14/03/2012
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Cristian Torre e Chiara Soleti erano chiamati a rispondere, innanzi al
Tribunale di Milano, del reato di rissa aggravata, nel corso della quale i corrissanti
avevano subito lesioni personali gravi.
Con sentenza del 21/11/2011 il Gip del Tribunale, pronunciando con le forme
del rito abbreviato, dichiarava gli imputati responsabili del reato loro ascritto e,
concesse alla Soleti le attenuanti generiche ritenute prevalenti, condannava la
Data Udienza: 16/04/2013
stessa alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed il Torre a
quella di anni uno e mesi sei di reclusione per il Torre, oltre consequenziali
statuizioni.
2. Pronunziando sul gravame proposto in favore degli imputati, la Corte
d’Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia
3. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati, avv. Ciro
M.Paparo, ha proposto ricorso per cessazione affidato alle ragioni di censura
indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l.. Con unico d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., lamentando erronea qualificazione
giuridica della fattispecie ed erronea applicazione della legge penale. Si duole, in
particolare, che, travisando le risultanze di causa, i giudici di appello non abbiano
riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, dell’esimente della legittima difesa,
essendo chiaramente emerso che gli imputati erano stati vittima di un’aggressione
premeditata a scopo punitivo, rispetto alla quale avevano cercato solo di difendersi.
2. La censura è inammissibile, in quanto meramente reiterativa di questione
già sollevata in sede di Merito, in ordine alla quale la motivazione resa dal giudice a
quo appare ineccepibile.
Ed invero, nel rilevare che la reclamata causa di giustificazione è tendenzialmente
inapplicabile al reato di rissa, ha escluso, con motivato apprezzamento di fatto, che
nel caso di specie ricorressero, comunque, le condizioni per l’eccezionale
applicabilità della stessa esimente.
L’assunto è pienamente conforme ad indiscussa lezione giurisprudenziale di questa
Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, dep. 02/02/2009,
Rv. 242596, secondo cui la causa di giustificazione della legittima difesa è
inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i
corrissanti sono animati dall’intento reciproco di offendersi e di accettare la
situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa
non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta
quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una
reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per
essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma
ed in tal senso ingiusta).
2
impugnata con ulteriori statuizioni di legge.
3. Per quanto precede il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato,
con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
Cassa delle Ammende,
Così deciso il 16/04/2013
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della