Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32465 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32465 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

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SENTENZA

suÀ ricorscX propostR da:
CARDELLICCHIO IVAN N. IL 05/01/1984
RIZZO FIORELLO – RINUNCIA – N. IL 21/12/1979
PUNZO MIRIAAN. IL 03/02/1982
avverso la sentenza n. 6212/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
11/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette~ le conclusioni del PG Dott.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio con restituzione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore
corso in ordine a Ivan Cardellicchio; per l’inammissibilità dei ricorsi
di Rizzo e Punzo, con condanna alle spese;

Data Udienza: 27/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 11/10/2013 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Taranto ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen.
applicando a Cardellicchio Ivan, Rizzo Fiorello e Punzo Miriam la pena di anni tre
di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ciascuno per illecita detenzione
continuata di sostanza stupefacente, del tipo hashish per Ivan Cardellicchio e del

2.

Ricorrono per cassazione Ivan Cardellicchio, Fiorello Rizzo e Miriam

Punzo, con unico atto sottoscritto dal difensore, censurando la sentenza
impugnata per violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen. in
relazione all’art.444, comma 2, cod. proc. pen. per non avere il giudice valutato
la sussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento degli
imputati ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
2.1. Con memoria depositata il 10 dicembre 2013 il difensore di fiducia di
Miriam Punzo ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Eduardo Scardaccione, nella
sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con restituzione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore
corso con riferimento a Cardellicchio Ivan e per la pronuncia di inammissibilità
dei ricorsi di Rizzo Fiorello e Punzo Miriam.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti è
precluso a queste ultime di prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato
e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di
cui all’art. 129 cod.proc.pen. conformemente ai criteri di legge
(Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539).
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tipo cocaina per Fiorello Rizzo e per Punzo Miriam.

1.1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto ha
correttamente osservato l’obbligo di valutazione come sopra delineato, fornendo
adeguata descrizione del fatto contestato e congrua motivazione delle ragioni per
le quali non ritenesse sussistente alcuna delle ipotesi previste dall’art.129
cod.proc.pen.; il ricorso proposto con riguardo alla posizione di Rizzo Fiorello e
Punzo Miriam, per tale ragione, non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Con riferimento al ricorrente Ivan Cardellicchio, pur essendo il ricorso al

principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui
l’inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte medesima di annullare la
sentenza che abbia irrogato una pena illegale

(ex multis Sez. 6, n. 21982

del 16/05/2013 , Ingordini, Rv. 255674; Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida,
Rv. 255684; Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, Di Cristo, Rv. 253763; Sez.
U, n.27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236535).
2.1. L’illegalità della pena irrogata in relazione alle condotte illecite
concernenti sostanze stupefacenti cosiddette leggere viene, oggi, in rilievo per il
mutamento del quadro normativo di riferimento all’attenzione dell’interprete a
seguito della dichiarazione d’incostituzionalità ( Corte Cost. n.32 del 25 febbraio
2014) degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1,1. 21 febbraio 2006, n. 49.
2.2. Va, infatti, considerato, che la pena base, secondo quanto si legge nella
motivazione della sentenza, è stata determinata anche con riferimento a
Cardellicchio Ivan in misura pari a sei anni di reclusione ed euro 27.000,00 di
multa, applicando le disposizioni vigenti successivamente all’emanazione del d.l.
30 dicembre 2005, n.272 (convertito dalla 1.49/2006), che aveva previsto per il
reato di cui all’art.73, comma 1, T.U. Stup. la pena edittale minima di sei anni,
unificando il trattamento sanzionatorio per le cosiddette droghe pesanti e droghe
leggere.
2.3. In base alle disposizioni vigenti anteriormente all’emanazione del d.l. 30
dicembre 2005, n.272 (convertito dalla 1.49/2006), attinto dalla dichiarazione di
incostituzionalità, per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e ‘
III (cosiddette droghe pesanti) previste dall’articolo 14, erano contemplate la
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medesimo riferibile del pari inammissibile, trova tuttavia applicazione un

reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 25.822,00 ad euro
258.228,00 e per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e
IV (cosiddette droghe leggere) previste dall’articolo 14, la reclusione da due a
sei anni e la multa da euro 5.164,00 ad euro 77.468,00. In particolare, la norma
dichiarata incostituzionale aveva aumentato, per le cosiddette droghe leggere, il
trattamento sanzionatorio, precedentemente stabilito, come detto, nell’intervallo
edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
5.164,00 ad euro 77.468,00 elevandole alla pena della reclusione da sei a venti

cosiddette droghe pesanti, rivivendo all’attualità il precedente regime
sanzionatorio, con pene edittali differenziate in relazione al tipo di sostanza
stupefacente.
2.4. Deve, dunque, evidenziarsi che, nel caso concreto, il criterio seguito dal
giudice di merito per valutare la legalità della pena base nei confronti di
Cardellicchio Ivan è in contrasto con la disciplina attualmente in vigore,
considerato che la condotta contestata attiene alla detenzione a fini di spaccio di
droghe leggere (hashish); né potrebbe escludersi l’illegalità della pena applicata
in aumento (senza operare alcuna distinzione in relazione a droghe pesanti e
leggere) in conseguenza della ripristinata disciplina sanzionatoria più favorevole
in relazione alle droghe leggere, ancorchè in virtù del cumulo giuridico la pena
per il reato satellite venga a trasformarsi in una porzione omogenea della pena
aumentata per il reato più grave, posto che nella sentenza non è stato
specificato il quadro edittale di riferimento per la determinazione dell’aumento di
pena.
2.5. Considerato, con riguardo a tale ultimo punto della decisione, che la
pena è stata determinata anche ai sensi dell’art.81, comma 2, cod. pen., giova
richiamare i principi elaborati nel tempo da questa Corte di legittimità in materia
di reato continuato, con particolare riguardo al tema del rapporto tra
determinazione della pena per il reato continuato e sanzione edittale prevista per
i singoli reati uniti dal vincolo della continuazione:
a) per la individuazione della violazione più grave il giudice deve fare
riferimento alla pena edittale prevista per ciascun reato ed individuare la
violazione punita più severamente dalla legge, in rapporto alle circostanze in cui
la fattispecie si è manifestata (Sez. U n.25939 del 28/02/2013, P.G. in proc.
Ciabotti, Rv.255347; Sez. 6, n.34382 del 14/07/2010, Azizi Aslan, Rv. 248247;
Sez. 5, n. 12473 dell’11/02/2010, Salviani, Rv. 246558; Sez. 3, n. 11087 del
26/01/2010, S., Rv. 246468; Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009, Sali, Rv.
246431; Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242866; Sez. 1, n.
26308 del 27/05/2004, Micale, Rv. 229007; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep.
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anni e della multa da euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, prevista anche per le

25/01/1994, Cassata, Rv.195805; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli,
Rv.191129);
b) la pena base per il reato continuato non può mai essere inferiore a quella
prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno
criminoso (Corte Cost., ord. n. 11 del 9/01/1997; Sez. U, n. 20798 del
24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep.
3/02/1998, Varnelli, Rv.209487);
c) la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino

sanzione edittale, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave
(Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 3/02/1998, Varnelli, Rv.209486).
2.6. L’ulteriore sviluppo di tali principi è che, se per la individuazione del
reato più grave deve certamente farsi riferimento alla pena edittale,
cionondimeno anche la sanzione edittale prevista in relazione a ciascun reatosatellite può assumere rilevanza ai fini della determinazione della pena da
applicare in aumento in ragione dei principi generali, ai quali la disciplina del
reato continuato non deroga, enunciati, in tema di applicazione della pena, dagli
artt.132-133 cod. pen.
2.7. Deve, dunque, evidenziarsi che, nel caso concreto, il criterio seguito dal
giudice di merito per applicare la sanzione per il reato più grave certamente è in
contrasto con la disciplina attualmente in vigore, considerato che la pena base è
stata determinata in relazione a condotte di cessione di droghe leggere. Ma non
può, escludersi, per quanto sopra indicato, anche l’illegalità della pena irrogata in
aumento per i reati-satellite, ancorchè in virtù del cumulo giuridico la pena per il
reato satellite venga a trasformarsi in una porzione omogenea della pena
aumentata per il reato più grave, posto che nella sentenza non è stato
specificato il quadro edittale di riferimento per la determinazione degli aumenti di
pena.

3. Certamente la pena applicata a Cardellicchio Ivan risulta, in base alle
considerazioni che precedono, illegale, ponendosi, pertanto, la necessità di un
nuovo giudizio di determinazione della pena, sia quale pena base che quale
aumento ai sensi dell’art.81, comma 2, cod. pen.

4.

La illegalità della pena comporta, secondo principi consolidati nella

giurisprudenza di questa Corte, l’esclusione della validità dell’accordo siglato fra
le parti del processo e ratificato dal giudice. L’annullamento peraltro deve
avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno I‘
rinegoziare l’accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà
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al triplo per i reati-satellite, qualunque sia il genere o la specie della loro

proseguire

con

il

rito

ordinario

(Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011,

dep. 18/01/2012, P.G. in proc. La Sala, Rv. 251796; Sez.1, n.16766 del
7/04/2010, P.G. in proc. Ndiaye, Rv.246930; Sez. 5, n.1411 del 22/09/2006,
P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033).

5. Annullata senza rinvio la pronuncia impugnata con riferimento al solo
Cardellicchio Ivan, si devono rimettere gli atti al Tribunale di Taranto per
l’ulteriore corso.

abbiano proposto ricorso “senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità” (Corte Cost. n.186 del 13 giugno 2000), alla
declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Rizzo Fiorello e da Punzo
Miriam, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen., l’onere delle spese del
procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Cardellicchio
Ivan e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso al
riguardo.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Rizzo Fiorello e Punzo Miriam e condanna
questi ultimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della
somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/06/2014

5.1. Posto che non sussistono elementi per ritenere che gli altri ricorrenti

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