Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32465 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32465 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

QUARELLO Fabrizio Roberto, nato a Casale Monferrato il 14/06/1971

avverso la sentenza delia Corte d’appello di Torino del 09/03/2012

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del aonsigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Vito D’Ambros!o che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Giacomo Francini che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Fabrizio Roberto Quarello, assieme ad altri imputati, era chiamato a
rispondere, innanzi al Tribunale di Casale Monferrato, dei reati di seguito indicati:
a) bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli artt. 223, 216 comma n. 2,
legge fall., nella qualità ai amministratore dal 30 novembre 2000 al 1 maggio 2001
della s.r.i. Eport Trading, dichiarata fallita con sentenza dello stesso Tribunale del 17

Data Udienza: 16/04/2013

luglio 2002, per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
c) ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lvo n. 74/2000, per aver emesso, nel periodo dal
30.11.2000 al 2.5.2011, numerose fatture per operazioni inesistenti al fine di
consentire ad terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
d) ai sensi degli artt. 223, 216 comma 1 n, 1 legge fall., per avere distratto le
somme di cui agli assegni specificamente indicati, tratti sul conto corrente accesso
per l’importo di lire 19.990.000 emesso il 20.12.2000 in favore di non meglio
identificato Federico Andreoli, l’altro di pari importo emesso il 4.1.2001 in favore di
non meglio identificato Marco Lucchini; con recidiva reiterata e infraquinquennale.
2. Con sentenza del 16/12/2005 il GUP del Tribunale, pronunziando con le
forme del rito abbreviato, dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui ai capi a) e
d) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed

all’aggravante di cui all’art. 219 legge fati., lo condannava alla pena,
condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
lo assolveva, invece, dei l reato di cui al capo c) della rubrica con formula per non aver
commesso il fatto.
3. Pronunziando ,sul gravame proposto in favore dell’imputato, la Corte
d’appello di Torino, ceri la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma
dell’impugnata pronuncia, esclusa la contestata recidiva e riconosciuta l’attenuante di
cui all’art. 219 u.c. legge fall., rideterminava la pena nella misura di mesi dieci e
giorni venti i reclusione con ulteriori statuizioni di legge; revocava il beneficio della
sospensione condizionale della pena e dichiarava la stessa interamente condonata a
norma di legge.
4. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Giacomo
Francini, ha proposto ricerso per cessazione affidato alle ragioni di censura indicate in
parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce mancanza,

contraddittorietà od illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.
proc. pen.
Con il secondo motivo denuncia identico vizio di legittimità sul rilievo che il giudice
di appello non aveva tenuto conto della regola di giudizio secondo la quale il
parametro temporale di riferimento è rappresentato dalla
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dichiarazione di

presso la Banca Popolare di Lodi, filiale di Asti, intestato alla società poi fallita, uno

fallimento, donde l’irrilevanza penale di condotte i cui effetti siano stati elisi da
successive operazioni dell’agente poste in essere prima della dichiarazione di
fallimento.
2. Le censure anzidette si collocano ai limiti dell’ammissibilità, per la parte in
cui, sub specie del vizio di legittimità, tentano di veicolare nel processo non
consentiti profili di fatte volti a sostenere una ricostruzione della vicenda sostanziale
Le doglianze sono, comunque, destituite di fondamento.
2.1. Quanto alla prima, non sussiste il denunciato difetto di motivazione,
giacché, con motivazione pertinente ed esaustiva, il giudice a quo ha ritenuto
sussistenti nella fattispecie gli estremi oggettivi e soggettivi dei reati in
contestazione.
In particolare, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, è
stato accertato che, durante il periodo in cui la Sport Trading srl. venne gestita dal
Quarello, le scritture contabili – e, segnatamente, il libro giornale – non erano state
aggiornate dal 31.12.2p00, ritenendo, motivatamente, che l’irregolare tenuta delle
stesse fosse funzionale a rendere impossibile la ricostruzione dell’andamento
economico della socletà e del movimento degli affari. La consapevolezza
dell’imputato in merit0 a siffatta finalizzazione, sufficiente ad integrare il dolo
generico ai fini della Configurazione del reato, secondo pacifico insegnamento di
questa Corte regolatrice, è stata argomentatamente tratta dall’esame della
complessiva fattispecie e del comportamento tenuto dallo stesso Quarello, resosi
responsabile di illecite attività gestionali e, dunque, direttamente interessato ad
omettere ogni traccia cOntabile dell’indebita movimentazione.
Per quanto riguarda, poi, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, la
condotta materiale è stata accertata nell’emissione di due assegni, tratti sul conto
corrente della società Oallita, in favore di persone non identificate, e poi negoziati
all’estero, senza che l’imputato sia stato in grado di fornire plausibile spiegazione
sulle ragioni di tali operazioni e sull’eventuale destinazione delle somme erogate al
soddisfacimento di finalità sociali. Al riguardo, la Corte territoriale, con insindacabile
apprezzamento di merito, ha ritenuto inverosimili le spiegazioni rese dall’imputato
via fax al consulente tecnico, in mancanza, peraltro, di ogni riscontro probatorio.
L’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è stato
ancora una volta, argornentatamente, desunto dall’obiettività della fattispecie e dal
complessivo comportamento dell’imputato. Ineccepibile, al riguardo, è l’assunto
secondo cui, accertato che l’importo dei due assegni facesse parte del patrimonio
della società, era irrilevante l’origine del denaro costituente la provvista degli
assegni anzidetti, rilevando solo l’ingiustificata fuoriuscita delle risorse dal
patrimonio sociale e, dunque, la loro indebita sottrazione alla pertinente garanzia
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alternativa a quella motivatamente ritenuta dal primo giudice.

generica delle ragioni creditorie. Le deduzioni difensive – ancor oggi riproposte dalla
ricorrente in ordine al rimesse personali sul conto corrente della società – sono state
giustamente disattese dal giudice territoriale in ragione della mancanza di idoneo
riscontro probatorio ed attengono, ora, a questione squisitamente di merito, che
non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/04/2013

statuizioni dettate in dispositivo.

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