Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32464 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32464 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

1. PASTORE ELENA N. IL 10.04.1953;
2. PASTORE ADELE N. IL 20.04.1957
nei confronti di :

1. TRAMONTANO SALVATORE N. IL 14.09.1980
2. SCARPA SSERGIO ANDREA N. IL 30.11.1969
3. MEMOLI CECILIA N. IL 24.04.1968
4. MAZZONE CHIARINA N. IL 12.04,1964:

avverso il decreto del GIP presso il TRIBUNALE DI SALERNO del 24/08/2013;

Data Udienza: 26/06/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnato provvedimento reso in data 24 agosto 2013 il GIP presso il Tribunaale
di Salerno, previa richiesta avanzata dal PM, archiviava il procedimento penale a carico

signora Nicoletta Ontano.
2. Propongono a mezzo del proprio difensore ricorso per cassazione Pastore Elena e
Pastore Adele, figlie della signora Ontano. Assumono che Pastore Adele non aveva
ricevuto l’avviso previsto dall’art. 408 c.p.p., malgrado lo avesse richiesto all’atto della
presentazione della querela, avendo in tal modo il GIP provveduto de plano, mentre
Pastore Elena avrebbe sì ricevuto l’avviso in data 22 luglio 2013, ma che la decisione
del GIP era intervenuta il 24 agosto 2013, prima della scadenza dei dieci giorni previsti
per la proposizione dell’opposizione e cioè prima del 16 settembre 2013, tenendo conto
della sospensione feriale.
3. Ha presentato memoria difensiva il dott. Tramontano instando per la declaratoria di
inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato: l’art. 408 c.p.p., comma 2, impone che l’avviso in ordine al
deposito della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa,qualora questa
abbia chiesto di essere informata. Secondo l’orientamento prevalente e comunque più
recente di questa Corte da luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con
ricorso per Cassazione, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona
offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisata ( cfr. Sez. 6, n. 24273 del
19/03/2013, Rv. 255108; n. 19929 del 2009; n. 17921 del 2009; n. 18666 del 2008) e
ciò perché in ipotesi del genere si è in presenza di un vizio che, impedendo alla persona
offesa ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce all’origine la
stessa potenziale instaurazione del contraddittorio.
Nella fattispecie dall’esame del fascicolo si è accertato che Pastore Adele, nonostante
l’esplicita richiesta avanzata con l’atto di querela, non è stata avvisata, né appaiono
condivisibili le osservazioni della difesa del Tramontano, tese a sostenere il carattere
unitario della persona offesa e quindi a ritenere sufficiente l’avviso ad una sola di esse,
in quanto entrambe le odierne ricorrenti sono autonomamente titolari dell’interesse
specifico direttamente tutelato dalla norma in questione.

degli indagati di cui in epigrafe e relativo agli accertamenti conseguenti al decesso della

Fondato è altresì anche il motivo di impugnazione proposto da Pastore Elena.
Come infatti precisato da questa Corte il termine di dieci giorni per proporre
opposizione alla richiesta di archiviazione ha natura processuale, sicché ad esso è
applicabile la regola generale della sospensione durante il periodo feriale (cfr. Sez. 2,
n. 23668 del 28/05/2010, Rv. 247416)
5. Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, con trasmissione

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenza,.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL RESIDENTE

atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA