Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32461 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32461 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

PACIFICO GIUSEPPINA N. IL 04.12.1973;

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI del 18/09/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto l’annullamento con
rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio

Data Udienza: 26/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Napoli , con l’impugnata sentenza resa all’udienza del giorno 18
settembre 2013, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di
Napoli, del 19 novembre 2012, appellata dall’imputata, rideterminava la pena inflitta a
quest’ultima in anni tre di reclusione ed C 14.000,00 di multa. Era stato contestato alla
Pacifico il reato previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p., 73 co 1 bis d.P.R. n.
309/1990, per aver detenuto e successivamente ceduto a terzi non identificati, gr.

2. La Pacifico a mezzo del proprio difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo
la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La lagnanza sollevata con il ricorso è del tutto generica ed infondata, avendo la
Corte territoriale congruamente e logicamente motivato, evidenziando come la
quantità tutt’altro che irrisoria della sostanza non era certo tale da permettere di
considerare di minima offensività la condotta posta in essere, in linea con la
giurisprudenza delle SS.UU. di

questa Corte, che, ribadendo un principio

costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che
detta attenuante “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensivita
penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli
altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli
indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (Sez.
Un., n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668)
2. Vanno comunque esaminati i profili di novità, rilevanti per la presente vicenda
(che attiene a droghe cd. “leggere”), collegati alla decisione n. 32 del 12 febbraio
2014 del giudice delle leggi che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272 convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49,
avuto riguardo alla carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost.,
nonché all’emanazione del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con
modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, introdotto per porre rimedio
alle criticità conseguenti alla pronuncia del giudice delle leggi ed a ripristinare
sostanzialmente, nel solco di tale pronuncia, la normativa in vigore alla data di
pubblicazione della decisione stessa.
Da ciò la conseguenza che, a seguito della caducazione delle disposizioni

14,1935 della sostanza stupefacente del tipo marijuana

impugnate, debbono tornare ad essere applicate l’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990
nella formulazione ante novella del 2006 e le relative tabelle, in quanto mai
validamente abrogate.
3. La Corte Costituzionale, infatti, una volta stabilito che, dichiarata l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate, riprende applicazione l’art. 73 del
d.P.R. n. 309/1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, ha
osservato che, mentre esso prevedeva un trattamento sanzionatorio più mite,
rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cd. “droghe leggere”

pena della reclusione da sei a venti anni), viceversa stabiliva sanzioni più severe
per i reati concernenti le cd. “droghe pesanti”(puniti con la pena della reclusione
da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).
La stessa Corte ha inoltre ritenuto opportuno chiarire, quanto agli effetti sui singoli
imputati, che è compito del giudice ordinario, quale interprete delle leggi, impedire
che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento delle relative
posizioni giuridiche, tenendo conto dei principi in materia di successioni di leggi
penali nel tempo ex art. 2 c.p., che implicano l’applicazione della norma penale più
favorevole al reo.
Deve conseguentemente ritenersi che la disciplina dei reati de quibus contenuta
nel d.P.R. n. 309/1990, nella versione precedente alla novella del 2006 e nella
specie più favorevole (trattandosi di droghe leggere) debba essere-applicata dal
giudice di merito.
4. La gravata sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte
d’Appello di Napoli, con rigetto di ogni ulteriore censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo
esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRE IDENTE

(puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché cori la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA