Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3246 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3246 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMATO ALESSANDRO parte offesa nel procedimento
c/
MARINELLI GIUSEPPE N. IL 28/07/1945
CRISCI MAURIZIO N. IL 09/01/1982
avverso il decreto n. 6692/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
05/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
t.

Uditi difen or Avv.;

Data Udienza: 18/09/2013

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.Aldo Policastro, il
quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari
inammissibile il ricorso.

Con decreto in data 5.9.2012, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto
l’archiviazione del procedimento rilevando che le ulteriori indagini richieste
dalla persona offesa erano generiche e ripetitive di attività già espletata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore della p.o. Amato
Alessandro, il quale censura la valutazione del giudice in ordine
all’opposizione assumendo che lo stesso si è profuso in un giudizio
prognostico delle indagini suppletive richieste.
Il ricorso è inammissibile.
In punto di limiti alla valutazione di inammissibilità dell’opposizione
sono oramai consolidati gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità che
possono sintetizzarsi nella possibilità per il giudice delle indagini preliminari
di decidere de plano sulla inammissibilità dell’opposizione, non solo nel caso
in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando
queste vengano ritenute irrilevanti, pur senza estendere il giudizio ad una
vera e propria valutazione di merito (v.Cass.Sez.V, n.11524/2007, riv.236520;
Sez.IV, n.34676/ 2010, riv.248085; Sez.II, n.1304/ 2010, rv .249371).
L’opposizione alla richiesta di archiviazione è, invero, ammissibile quando
contenga gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall’art.410
c.p.p., consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei
relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè
per l’inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la rilevanza (ovvero
l’idoneità ad incidere concretamente sulle risultanze dell’attività compiuta).
La mancanza di tali condizioni costituisce pertanto un limite al diritto della

OSSERVA

^

persona offesa all’instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla
decisione con decreto “de plano”(cfr.Cass.Sez.V, n.1938/2000, rv 216541).
Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari ha fatto corretta
applicazione di tali principi e dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione,
decidendo “de piano”, attesa la genericità delle indagini richieste (non si
indicano i testi da assumere, né su quali circostanze) e la loro ripetitività

rispetto a quelle già espletate (essendo già stati escussi i colleghi di lavoro di
cui si chiedeva l’esame), valutando poi correttamente l’infondatezza della
notizia di reato senza incorrere nei vizi rilevabili in sede di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
berato in camera di consiglio, il 18.9.2013.

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