Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32458 del 16/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32458 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPEZZUTO ALESSANDRO N. IL 25/01/1975
avverso l’ordinanza n. 9462/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A-U-0 u.z)(,( e A4.’12O eti
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Data Udienza: 16/07/2014
4
i.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ordinanza del 2.4.2014 il Tribunale del riesame di Napoli ha
rigettato l’ appello proposto nell’interesse di CAPEZZUTO Alessandro
avverso la ordinanza di rigetto emessa il 6.12.2013 dal GIP del Tribunale
carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del
CAPEZZUTO denunciando:
2.1.
violazione del combinato disposto degli artt. 292 co. 2 lett. cbis) c.p.p. e
89 D,P.R. n. 309/90 essendosi limitato il provvedimento impugnato a
ripercorrere le argomentazioni del primo giudice senza tener conto della
dedotta insussistenza della ostatività del titolo di reato rispetto agli
arresti domiciliari presso la comunità terapeutica; nonché la produzione
difensiva in ordine alla condizione di tossicodipendenza del ricorrente
relativa all’esame tricologico ed alle attestazioni di iscrizioni al S.e.r.t. in
epoca pregressa alla commissione del delitto.
2.2.
violazione dell’art. 125 co. 3 c.p.p. per omessa motivazione in ordine
alle predette deduzioni difensive.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico quanto al secondo assorbente
motivo.
4. Invero, il ricorrente si limita a riproporre le doglianze già sottoposte ai
giudici di merito, alle quali – con motivazione esente da vizi – questi
hanno risposto escludendo, comunque ed in modo assorbente, per il
ricorrente la attualità dello stato di tossicodipendenza dedotta sulla base
della documentazione del 2005 ed in assenza di analisi recenti e non
essendo sufficiente all’uopo la mera frequentazione di pochi giorni del
ser.t. nell’aprile 2013.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
6. Devono disporsi gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att.
c.p.p..
P.Q.M.
di Napoli della istanza di sostituzione della misura della custodia in
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 co. 1 ter disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 16.7.2014.