Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32457 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32457 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA MORGIA NICOLA N. IL 25/04/1958
avverso l’ordinanza n. 118/2014 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
24/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. AGG ri9L ei,457–(co
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Data Udienza: 16/07/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza de124.3.2014 il Tribunale del riesame di L’Aquila, a
seguito di istanza proposta nell’interesse dell’indagato DELLA MORGIA
Nicola avverso la ordinanza emessa il 17.2.2014 con la quale è stata

confermato detta ordinanza con la quale a carico dell’indagato sono stati
riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di
cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90 relativamente ad alcuni episodi.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo:

2.1.

difetto assoluto di motivazione in ordine al primo motivo di
riesame relativo al difetto di motivazione della ordinanza genetica in
relazione alla gravità indiziaria relativamente agli episodi in data 3.9.13
e 5.9.13 e, in relazione agli altri quattro episodi, alla inutilizzabilità delle
intercettazioni conseguenti al decreto 45/13 del 29.8.13, che il Tribunale
si sarebbe limitato a rigettare; nonché della omessa indicazione della
rilevanza del compendio intercettivo in relazione ai vari episodi.

2.2. illogicità della motivazione in ordine al rigetto della eccezione di
illegittimità del decreto autorizzativo delle intercettazioni sulla utenza
339-2832822 e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni
medesime non potendosi i presupposti intercettivi desumersi da meri
contatti telefonici desunti da tabulati, risultando mere illazioni quelle che
ne ricostruiscono il contenuto illecito.
violazione dell’art. 267 co. 2 , 271 co. 1 e 191 c.p.p. per difetto

2.3.

della ricorrenza nel decreto autorizzativo GIP del 30.8.13 sia della
ricorrenza dei gravi indizi che della indispensabilità delle intercettazioni.
2.4. difetto di motivazione in relazione al secondo motivo di riesame
in relazione ai singoli episodi essendosi limitato il Tribunale a richiamare
i medesimi elementi invocati dalla ordinanza genetica.
2.5.

difetto assoluto di motivazione in ordine alla subordinata richiesta
di arresti domiciliari ex art. 89 TU Stupefacenti.
3.

Il ricorso è fondato.

4.

Il primo motivo è fondato sia in relazione alla omessa risposta in
ordine alli eccepita omessa motivazione da parte della ordinanza
genetica della gravità indiziaria in ordine agli episodi in data 3.9.2013 e

1

applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, ha

5.9.2013 – fisicamente assente – sia in ordine alla utilizzabilità delle
intercettazioni, che – a fronte delle specifiche ed articolate censure
mosse in relazione ai presupposti indiziari e di necessità – si limita a
ribadire l’esistenza di contatti tra il ricorrente e terzi, secondo il
significato loro attribuito.
5.

Il secondo e terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del
precedente motivo.
Anche il quarto motivo è fondato, limitandosi la ordinanza a
sintetizzare la valutazione indiziaria espressa dalla ordinanza impugnata
in ordine ai vari episodi senza considerare le specifiche doglianze mosse
dal ricorrente sul significato indiziante degli elementi di fatto raccolti in
relazione a ciascun singolo episodio.

7.

Anche il quinto motivo è fondato, avendo omesso il Tribunale
qualsiasi risposta alla istanza ex art. 89 I.s. specificamente formulata dal
ricorrente in sede di riesame.

8.

All’accoglimento delle censure consegue l’annullamento della
ordinanza con rinvio al Tribunale di L’Aquila per nuovo esame.

9.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 94
co. 1 ter disp. Att. C.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale dell’Aquila per nuovo
esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell’art. 94
cc. 1 ter disp. Att. C.p.p..
Così deciso in Roma, 16.7.2014.

6.

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