Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32455 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32455 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Romano Antonio, nato a Rosarno il 25/03/1971
avverso la sentenza del 26/04/2012 della Corte d’appello di Reggio Calabria R.G.
n. 1358/2004
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De
Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Alfredo Montagna, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 26/04/2012 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza di condanna di Antonio Romano per fatti di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, commessi in relazione a beni della s.a.s. della quale
era socio accomandatario, dichiarata fallita il 21/07/1994.
2. Nell’interesse del Romano è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi.
2.1. Con il primo si deduce l’intervenuta prescrizione in data 21/07/1999, ossia
in un momento anteriore alla sentenza di secondo grado.

1

Data Udienza: 21/03/2013

2.2. Con il secondo, si lamentano vizi motivazionali, sia in relazione alla
sussistenza dei fatti distrattivi, sia in relazione alla loro riconducibilità al
ricorrente.
Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, giacché il termine di quindici anni,
applicabile ratione temporis, per essere la sentenza di primo grado intervenuta il
17/06/2003, ossia in data anteriore all’entrata in vigore della I. 05/12/2005, n.
251 (Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011 – dep. 24/04/2012, Rancan, Rv. 252012),
2.Con riguardo al secondo motivo, va ribadito che, in presenza di una causa di
estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione
della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe
comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione,
dall’altro, sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di
proscioglimento.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 21/03/2013
Il Componente estensore

Il Presidente

è spirato il 21/07/1999, prima della decisione della Corte d’appello.

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