Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32451 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32451 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO LUIGI N. IL 18/11/1952
avverso l’ordinanza n. 109/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
24/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/matite le conclusioni del PG Dott. L t,„,v it pL
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/07/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 24.1.2014 la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato,
in sede di rinvio, l’inammissibilità della istanza di ricusazione presentata
da D’ALESSANDRO Luigi nei confronti del dott. Geremia Spiniello,

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore e
procuratore speciale del D’ALESSANDRO deducendo inosservanza ed
erronea applicazione di norme di cui si deve tener conto nell’applicazione
della legge penale con riferimento agli artt. 37 e 36 lett. d) c.p.p.
avendo la Corte territoriale omesso di esaminare in fatto gli elementi
indicati dal ricusante a base della indicata inimicizia intercorrente tra il
D’ALESSANDRO ed il ricusato, che sceglierebbe, di volta in volta, i
procedimenti – nell’ambito dei quali è parte il ricusante – in cui astenersi
o meno pur perdurando la medesima situazione; come pure il
comportamento secondo il quale il Giudice si riserva espressamente di
agire giudizialmente nei confronti del soggetto che è chiamato a
giudicare o, ancora, quando, dovendo disporre il differimento della
udienza per impossibilità del P.M., sospende i termini di prescrizione.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso per sua manifesta infondatezza.
4. Il ricorso è inammissibile perché generico.
5. In tema di ricusazione, la ipotesi di grave inimicizia tra giudice ed
imputato sussiste solo quando vi siano tra i due soggetti rapporti
estranei al processo, non potendo essa ravvisarsi nel trattamento
(ritenuto sfavorevole ed iniquo) riservato al secondo nel corso del
procedimento. Invero la allegazione della inimicizia come causa di
ricusazione non può risolversi nella mera deduzione di comportamenti
processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è invece
tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che siano idonee ad
affermare l’esistenza di un rapporto personale, caratterizzato
negativamente per ragioni di rancore o di avversione, in modo tale da
far ritenere compromessa la imparzialità del giudice. Invero
comportamenti processualmente anomali e non equanimi del giudice
potranno eventualmente assumere rilevanza in sede disciplinare, mentre
l’adozione di provvedimenti errati potrà ovviamente legittimare

1

Presidente del Tribunale di Chieti.

l’impugnazione, nell’ipotesi che essi abbiano determinato errori di
giudizio (Sez. 5, n. 4210 del 25/06/1998, Arnesano A, Rv. 212923).
6. Il ricorso, richiamando l’omesso esame delle deduzioni in fatto relative a
provvedimenti eme s si dal Giudice ricusato – a dire del ricorrente,
sintomaticamente espressivi di inimicizia – si limita a ribadirle, ma non si
misura con le ragioni esposte dal provvedimento impugnato che – da un
lato – conformemente ai principi ricordati non ha riconosciuto

d’altro lato – ha evidenziato l’autonomia tra la richiesta di astensione del
dott. Spiniello e l’istanza di ricusazione di cui trattasi e, infine, ha
disconosciuto l’esistenza di situazioni di incompatibilità previste dal pur
richiamato art. 36 lett.g) c.p.p.. Non avendo, inoltre, il giudice
impugnato l’onere di rispondere ad ogni deduzione in fatto – e, nella
specie, anche quelle palesemente inammissibili alla stregua
dell’insegnamento richiamato – proposta dal ricusante.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 16.7.2014

sussistente per difetto di reciprocità il motivo di grave inimicizia e –

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