Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3245 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3245 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA GANGA LAURA parte offesa nel procedimento
c/
LA GANGA LUCIA N. IL 21/07/1964
avverso l’ordinanza n. 3752/2011 GIP TRIBUNALE di PISA, del
08/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
tt.

Uditi difenso Avv.

Data Udienza: 18/09/2013

,

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa M.Giuseppina
Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari
inammissibile il ricorso.

Con ordinanza in data 8.2.2012, il GIP del Tribunale di Pisa, a seguito
dell’udienza in camera di consiglio, ha disposto l’archiviazione del
procedimento per mancanza di una condizione di procedibilità, rilevando
che, nel procedimento per circonvenzione di incapace, titolare del diritto di
querela nei casi previsti dal comma 2 dell’art.649 c.p. è soltanto l’incapace e
non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi
posti in essere dall’incapace.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di La Ganga
Laura, lamentando che erroneamente il giudice non aveva letto la querela né
disposto accertamenti in merito. Con atto pervenuto in data 4.9.2013,
l’indagata La Ganga Lucia deposita memoria chiedendo che venga dichiarata
l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
In conformità al dato testuale di cui all’art.409 co.6 c.p.p. ed alla
costante interpretazione giurisprudenziale, il ricorso per cassazione avverso
il provvedimento di archiviazione emesso, come nella fattispecie, all’esito
dell’udienza camerale, è consentito solo per motivi concernenti la violazione
del contraddittorio ex art.127 co.5 c.p.p., e nel caso in esame il contraddittorio
formale e sostanziale risulta rispettato con la rituale celebrazione
dell’udienza in camera di consiglio, che ha avuto ad oggetto anche la
questione della legittimazione alla proposizione della querela, legittimazione
tra l’altro correttamente negata in capo a La Ganga Laura, figlia della
presunta parte offesa, posto che il diritto di querela ai sensi dell’art.126 c.p.p.

OSSERVA

,

,

si estingue con la morte della persona offesa, residuando la procedibilità solo
qualora la querela sia stata proposta prima di tale evento, mentre nella specie
è pacifica la proposizione successiva alla morte della circonvenuta e da parte
della di lei figlia.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
iberato in camera di consiglio, il 18.9.2013.

condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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