Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32449 del 21/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32449 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bardellino Gustavo, nato a Pozzuoli il 04/02/1980
avverso la sentenza del 13/01/2012 della Corte d’appello di Roma R.G. n.
1236/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De
Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Alfredo Montagna, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato
l’affermazione di responsabilità di Gustavo Bardellino, avendolo ritenuto
responsabile dei reati di cui agli artt. 635, cpv., n. 3, 612, 582, 585 cod. pen.,
perché, dopo avere minacciato in data 07/05/2004, Marianna Parisi, titolare di
un centro estetico, con le parole “tu chiudi”, era ritornato il giorno successivo,
spaccando con un’ascia le vetrate esterne del negozio, danneggiando il lettino
solare, coadiuvato da altra persona rimasta sconosciuta e armata di martello, e
colpendo al braccio destro la Parisi stessa, alla quale aveva provocato lesioni
guaribili in cinque giorni. La Corte ha peraltro ritenuto le riconosciute attenuanti

1

Data Udienza: 21/03/2013

generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena,
confermando le statuilioni civili.
La Corte territoriale ha rilevato che, a fronte delle dichiarazioni puntuali della
vittima, la tesi difensiva del Bardellino, secondo il quale egli aveva solo avuto
un’accesa discussione con la Parisi, era smentita dai danni constatati dei
carabinieri nell’immediatezza dei fatti e dal ritrovamento, nell’abitazione del
primo, proprio dell’ascia, prima descritta e poi riconosciuta dalla persona offesa.
Gli stessi militari avevano verificato la compatibilità, riscontrabile ictu °culi, della
centro estetico. La Corte ha aggiunto che l’iniziale imprecisione della donna, che
aveva riferito in querela e ai sanitari dell’uso di un martello da parte del
Bardellino, era stata spiegata dalla stessa perché all’inizio ella era “arrabbiata e
impaurita” e comunque non scalfiva l’idoneità dimostrativa delle dichiarazioni
rese dalla Parisi, alla luce dei riscontri rinvenuti dai militari operanti presso il
centro estetico e del rinvenimento dell’ascia.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rilevato che, tenuto
conto della gravità dei fatti e della finalità perseguita, le attenuanti generiche
potevano essere ritenute solo equivalenti alle contestate aggravanti.
2. Nell’interesse del Bardellino è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la sentenza sia giunta
all’affermazione di responsabilità attraverso un acritico richiamo alle
argomentazioni del primo giudice, senza operare una approfondita valutazione
delle dichiarazioni della persona offesa e senza considerare le proprie deduzioni,
con le quali aveva ammesso di avere avuto con quest’ultima solo un’accesa
discussione. In questa prospettiva, la mera esistenza di danni al centro estetico
della Parisi non dimostrava la loro riconducibilità all’operato del ricorrente,
mentre il rinvenimento nell’abitazione di quest’ultima di un’ascia era privo di
significato, non essendo stato dimostrato, attraverso un accertamento tecnico,
che proprio tale arma fosse stata adoperata in occasione dell’episodio. Infine, nel
ricorso si sottolinea che solo a dibattimento la Paris’ aveva fatto riferimento
all’ascia, mentre ai sanitari che avevano redatto il referto aveva racconto che il
ricorrente brandiva un martello.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata indicazione degli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen. considerati per determinare la pena e
l’assenza di un’adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza
rispetto alle contestate aggravanti.
Considerato in diritto

2

lama dell’ascia sequestrata con l’impronta del colpo sferrato contro l’infisso del

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
Al riguardo, deve essere ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella
valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti
attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità,
se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità
dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le
censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione
del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone,
Nella specie, tutti gli elementi richiamati dal ricorrente sono stati analizzati dalla
Corte territoriale, la quale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta
illogicità, ha individuato adeguati riscontri alle dichiarazioni della persona offesa
– le cui iniziali incertezze hanno costituito oggetto di analisi – nel rinvenimento
dell’ascia presso l’abitazione dell’imputato e nel giudizio di compatibilità espresso
dai militari intervenuti tra le caratteristiche della lama e l’impronta del colpo
sferrato.
In tale contesto argomentativo, l’assenza di un accertamento tecnico non inficia
il fondamento obiettivo delle conclusioni raggiunte, alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte, secondo cui la perizia è un mezzo di prova
essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in
presenza di pareri tecnioi e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione
della necessità di disporre indagini specifiche; non è, pertanto, sindacabile in
sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento
espresso da quel giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la
situazione che l’accertarnento peritale richiesto dovrebbe dimostrare (Sez. 5, n.
1476 del 10/12/1997 – dep. 06/02/1998, Illiano, Rv. 209805; v. anche, più di
recente, Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152).
2. Anche il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio è
inammissibile, dal momento che la Corte d’appello, con puntuale motivazione, ha
valorizzato, in generale,, il criterio della gravità in concreto dei fatti, illustrando,
quindi, le ragioni della affermata equivalenza alle contestate aggravanti delle
riconosciute circostanze attenuanti generiche (“visto che la finalità dell’azione
criminosa compiuta era quella di punire quest’ultima, per non avere ceduto alle
sue minacce e alla sua prepotenza”).
3. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale
situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale,
cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la
possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta
successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n.
3

Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).

21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011,
Morra, Rv. 250328, in motivazione).
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso in Roma il 21/03/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA