Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32449 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32449 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LO CICERO Francesco, n. Palermo 25.2.1953
avverso l’ordinanza 58/2014 Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame del 29/01/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame respingeva l’appello – tale riqualificata l’originaria impugnazione proposta in sede di legittimità – di Lo Cicero
Francesco avverso l’ordinanza emessa nei suoi confronti dalla locale Corte d’Appello in data 14
agosto 2013 che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Rilevava, infatti, il Tribunale che l’appellante era stato condannato a consistente pena detentiva per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. con il ruolo di promotore ed organizzatore della
associazione mafiosa nonché di capo della zona Arenella – Acquasanta e che vigendo la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e
non essendo stati rappresentati elementi atti a consentire il superamento della doppia presunzione contemplata da detta previsione, l’appello andava senza meno respinto.
1

Data Udienza: 03/06/2014

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso personalmente il Lo Cicero deducendo formalmente violazione di legge ma in realtà censurando alcuni punti della pronunzia di merito di
secondo grado; deduce, inoltre, l’emissione dell’ordinanza impugnata in assenza del parere del
PM, nonché l’omissione da parte della pronunzia di merito della rideterminazione della pena da
espiare, derivante dalla ritenuta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 6 cod.
proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

bile.

I motivi articolati nell’atto d’impugnazione si palesano, infatti, del tutto generici, dal momento
che il ricorrente opera un’indebita commistione tra profili di natura cautelare (l’asserita omessa
espressione del parere da parte del PM) e di merito (la rideterminazione della pena all’esito del
giudizio principale), non consentendo in alcun modo di cogliere le reale portata delle censure
mosse al provvedimento impugnato: come tali, esse soggiacciono alla sanzione dell’inammissibilità ai sensi degli artt. 591 lett. c) e 581 lett. c) cod. proc. pen.

Addirittura non consentiti (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) si rivelano, inoltre, tutti i motivi
riguardanti l’oggetto del giudizio di merito cui accede l’incidentale procedura cautelare, la quale
diviene mera occasione per il ricorrente di riproporre profili (l’applicabilità della aggravante di
cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ai reati fine in presenza di contestuale imputazione per art.
416 bis cod. pen.; l’attendibilità dei collaboratori di giustizia; la necessità di rideterminare la
pena per effetto dell’esclusione dell’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416 bis) ad essa
palesemente estranei.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli
adempienti di cu” all’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 03/06/ 014

3. Il ricorso appare manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissi-

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