Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32448 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32448 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SARLI Nicola, n. Abriola (Pz) 21.3.1970

avverso l’ordinanza 120/2013 Corte d’Appello di Potenza del 9/12/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Massimo
Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello di Potenza respingeva l’istanza di ricusazione

presentata da Sarli Nicola nei confronti della d.ssa Gerardina Romaniello, Presidente del Tribunale del Riesame nel procedimento cautelare incidentale al proc. n. 3294/06 RG NR definito
in primo grado da collegio del quale aveva fatto parte, in qualità di relatore, lo stesso magistrato.

Rilevava la Corte l’insussistenza della denunziata causa d’incompatibilità, attesa la radicale differenza intercorrente tra le valutazioni demandate al giudice del merito e quelle affidate al giudice del procedimento cautelare e richiamando altresì un precedente di questa Corte che ha
espressamente affermato la regolare costituzione di un collegio di riesame o appello ai sensi
degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. ove presieduto da magistrato che aveva partecipato come nel caso di specie – alla decisione di merito dello stesso processo.

Data Udienza: 03/06/2014

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Sani deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 34, 36 e 38 cod. proc. pen. ed allegando a sostegno la sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 2000 che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 comma 1 cod.
proc. pen. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a
decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non
penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto in ordine al medesimo oggetto.

Nelle rassegnate note scritte, il Sostituto Procuratore Generale ha evidenziato come proprio la

l’avere manifestato espressioni sulla valutazione del merito dell’accusa formulata nei confronti
dell’imputato in ordine al medesimo oggetto, situazione nemmeno configurabile nel caso in cui
al giudice è richiesta una valutazione attinente le sole esigenze cautelari, essendo inoltre preclusa nel caso di specie ogni rivalutazione del quadro indiziario a causa proprio dell’intervenuta sentenza di condanna in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso appare infondato e pertanto deve essere rigettato.

Risulta in primo luogo del tutto inconferente il richiamo alla sentenza n. 283 del 2000 la quale
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla
responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

La situazione pregiudizievole dell’imparzialità del magistrato deve, infatti, riguardare il merito
dell’accusa e nel caso di specie essa non può per definizione configurarsi, attesa l’insussistenza
di alcuna sovrapposizione tra le valutazioni dal medesimo in precedenza espresse e quelle che
è chiamato ad esprimere nella distinta procedura cautelare; né sono state evidenziate ragioni
concrete che potrebbero incidere sotto altri aspetti sul profilo dell’imparzialità.

A tale riguardo, si osserva in primo luogo che essendo intervenuta sentenza di merito di primo
grado, il tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) risulta
addirittura precluso nell’ambito del procedimento incidentale cautelare; in ogni caso, ove anche
esso dovesse in concreto venire in considerazione (ad es. prove sopravvenute determinanti la
necessità di rivalutare il quadro indiziario), proprio per le ragioni sopra esposte, la pregressa
partecipazione del magistrato ricusato al giudizio di merito di primo grado potrebbe al più
configurare ragioni di mera convenienza ai fini di un’eventuale astensione (art. 36 lett. h] cod.

2

indicata pronunzia costituzionale indichi quale causa pregiudizievole dell’imparzialità del giudice

proc. pen.) la cui mancata rilevazione però non ammette, com’è noto, ricusazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Roma, 03/06/2114

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