Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32445 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32445 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

nel procedimento nei confronti di
Zerella Tobias, nato a Bagno a Ripoli il 04/12/1989

avverso la sentenza del 18/04/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo qualificarsi l’impugnazione come appello e
disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 16/07/2014

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze condannava, all’esito di giudizio abbreviato, Tobias Zerella
alla pena di giustizia, riconosciutagli l’attenuante del fatto di lieve entità, in
relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Reggello,
il 05/01/2013, detenuto e ceduto vari quantitativi di sostanza stupefacente del
tipo marijuana, venduta in più occasioni in quantità di 2 o 5 grammi ogni volta,
ed hashish, del peso totale di 268,17 grammi.

presso il Tribunale di Firenze, il quale, con un unico punto, ha dedotto la
violazione di legge ed il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità,
per avere quel Giudice erroneamente riconosciuto all’imputato l’attenuante del
fatto di lieve entità, senza considerare la quantità della sostanza stupefacente
oggetto di addebito.

3. Ritiene la Corte che il ricorso vada convertito in appello ai sensi dell’art.
569, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato dedotto anche un vizio di
motivazione: alla operatività di tale disposizione, con ogni conseguenza di legge,
non è di ostacolo la previsione dell’art. 443, comma 3, dello stesso codice di rito,
in quanto il riconoscimento del fatto di lieve entità – che in base alla normativa
previgente dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. era pacificamente considerata una
mera circostanza attenuante, non avrebbe consentito al P.M. se non il ricorso per
cassazione contro al sentenza di condanna emessa in abbreviato – integra oggi
gli estremi di una autonoma fattispecie di reato, giusta le modifiche introdotte
dall’art. 1, comma 24-ter, lett. a) del d.l. n. 36 del 2014, convertito nella legge
n. 67 del 2014, sicché la questione posta dalla parte pubblica impugnante
attiene propriamente ad una sentenza che ha modificato il titolo del reato.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso il 16/07/2014

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica

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