Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32444 del 16/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32444 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Di Sarno Matilde, nata a Napoli il 11/06/1971

avverso la sentenza del 10/01/2013 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il rigetto del testo del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia di primo grado del 14/05/2012 con la quale il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
condannato Matilde Di Sarno in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1

Data Udienza: 16/07/2014

bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, il 15/09/2011 detenuto, a fine di cessione
a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana divisa in due involucri e in due
bustine, del peso totale di 4,63 grammi di sostanza pura.
Rilevava la Corte di appello come gli elementi acquisiti nel corso delle indagini
avessero dimostrato la colpevolezza dell’imputata in ordine al reato ascrittole; e
come i dati informativi a disposizione non permettessero di qualificare i fatti
accertati come di lieve entità.

sottoscritto personalmente, la quale, con un unico punto, ha dedotto la
violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5. D.P.R. cit., ed il vizio di
motivazione, per mancanza ed illogicità, per avere la Corte di appello
erroneamente disatteso la richiesta difensiva con la quale era stato sollecitato il
riconoscimento dell’attenuante di cui al predetto comma 5.

3. Il motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo il quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza
attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del
1990 (nel testo previgente rispetto alle recenti modifiche legislative), il giudice è
tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati,
quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), che quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e
qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo
conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno
solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
protetto sia di ‘lieve entità’ (così,

ex plurimis,

Sez. 4, n. 6732/12 del

22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del
12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005,
Frank, Rv. 232428).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione
chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o
vizi di manifesta illogicità, dunque con argomenti non censurabili in questa sede,
come la condotta della Di Sarno, caratterizzata da una attività svolta per avere
una stabile entrata economica, ed avente ad oggetto un quantitativo non esiguo
di droga fossero dati sufficienti ad escludere che il reato commesso dall’imputata
potessero essere qualificati in termini di ridotta offensività ovvero di scarso
allarme sociale (v. pag. 2 sent. impugn.).

2

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la Di Sarno, con atto

4. E’, invece, fondata la questione sul trattamento sanzionatorio, oggi rilevabile
in quanto connessa a quella del riconoscimento della circostanza attenuante di
cui al punto che precede.
La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge n. 272 del 2005 (contenente
“Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n.
49 del 2006 (Corte cost. n. 32 del 2014). L’effetto di tale pronuncia è stato
quello di una reviviscenza della disciplina dettata dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata legge
di conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva – tra l’altro – parificato, ai
fini sanzionatori, le droghe ‘pesanti’ a quelle ‘leggere’, con l’eliminazione delle
quattro distinte tabelle di cui al d.m. previsto dall’art. 14 dello stesso d.P.R.,
pure modificando i limiti edittali.
L’eliminazione,

con

effetto

ex

tunc,

della

disciplina

dichiarata

costituzionalmente illegittima e la riacquistata efficacia della disciplina
previgente ha palesi effetti pratici nel caso di specie, atteso che l’imputata è
stata condannata dai Giudici di merito in base all’art. 73 d.P.R. cit., laddove
l’effetto della dichiarazione di illegittimità comporta la reviviscenza della vecchia
disciplina del medesimo art. 73, comma 4, che, in relazione alle droghe ‘leggere’,
di cui alle citate tabelle II e IV (tra cui la marijuana), stabiliva una pena con
limiti edittali sensibilmente inferiori.
Si tratta di una modifica del trattamento sanzionatorio evidentemente in
melius – dovendosi, in ogni caso, escludere nella fattispecie l’operatività della più
rigorosa disciplina introdotta dall’art. 2 del decreto legge n. 146 del 2013
(contenente “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria”), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2014, ius superveniens
non ‘toccato’ dalla sopra considerata sentenza della Consulta, ma applicabile solo
ai reati commessi dal 24/12/2013 – che non può non avere effetti favorevoli
anche per l’odierna ricorrente, la cui responsabilità ha comportato l’irrogazione di
una sanzione sulla base di parametri oggi non più “legali”: imputata per la quale,
avendo la Corte territoriale a suo tempo determinato la pena staccandosi
sensibilmente dai limiti edittali minimi, e dovendosi, perciò, effettuare una nuova

3

testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

globale valutazione del fatto, in maniera tale da adeguarlo all’entità della pena
da infliggere in ragione dei nuovi limiti edittali più favorevoli (valutazione di
merito non consentita in questa sede di legittimità: in questo senso, tra le altre,
Sez. 6, n. 12707 del 24/02/2009, Mazzullo, Rv. 243685; Sez. 6, n. 16176 del
02/04/2008, Mecaj, Rv. 239557; Sez. 6, n. 1024 del 17/10/2006, Durante, Rv.
236061), si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e
rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di
Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 16/07/2014

sezione della Corte di appello di Napoli.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA