Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32443 del 16/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32443 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: APRILE ERCOLE

Data Udienza: 16/07/2014

SENTENZA

sui ricorsi presentati da
1. Guzman Munhz Manuel, nato in Spegna il 23/07/1963
2. Martin Martinez Francisco Manuel, nato in Spagna il 12/06/1976
3. Sanchez Cuesta Jesus, nato in Spegna il 31/08/1978
4. Selis Gino, nato a San Giovanni Suergiu il 21/10/1957
5. Treccani Claudio, nato a Brescia il 24/10/1964

avverso la sentenza del 30/04/2013 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e il rigetto nel resto dei
ricorsi;
uditi l’avv. GennarogAmoruso, in sostituzione dell’avv. Marig,Capria per il primo
ed il secondo imputato, l’avv. Silvia Guarnteri, in sostituzione dell’avv. Roberto
Bruni per il quarto, la stessa avv. Silvia Guarnleri per il quinto, che hanno
concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

V

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava
parzialmente la pronuncia di primo grado del 04/05/2012, riducendo la pena
inflitta ai primi tre imputati elencati in epigrafe, e confermava nel resto la
medesima pronuncia con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale

Guzman Munhz, Francisco Manuel Martin Martinez, Jesus Sanchez Cuesta, Gino
Selis Gino e Claudio Treccani in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6,
d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Nave il 22/01/2010, concorso
nell’importazione dalla Spagna, trasportato e detenuto a fine di spaccio kg.
23,133 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in 239 panetti e 319
ovuli il 21/11/2008, droga nascosta nella carrozzeria di una vettura renault
scenic.
Rilevava la Corte di appello come gli elementi acquisiti nel corso delle indagini
(meglio descritti nel prosieguo della presente motivazione) avessero dimostrato
la colpevolezza degli imputati in ordine al reato loro ascritto; e come i dati
informativi a disposizione, in specie il differente ruolo da loro rivestito,
permettessero di ridurre ai primi tre prevenuti la pena loro irrogata.

Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso tutti e cinque gli imputati.

2. Il Guzman ed il Martin Martinez, con atti di identico contenuto, sottoscritti
personalmente, hanno dedotto, con cinque distinti punti, i seguenti quattro
motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 8 cod. proc. pen., per avere la
Corte di appello erroneamente disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale
già avanzata dalla difesa in primo grado e reiterata con l’impugnazione, benché
fosse risultato evidente che il reato contestato si era consumato nel circondario
di Aosta, avendo la vettura che trasportava la droga varcato i confini dello Stato
in una zona rientrante in quella circoscrizione, e non essendosi in precedenza
perfezionato alcun accordo di compra-vendita.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. peli., e mancanza di
motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle specifiche
doglianze, contenute nell’appello, circa l’assenza di un collegamento diretto tra il
venditore della droga Castro Palacios ed i due imputati, nonché di altre prove
conducenti a carico di questi ultimi, e per avere valorizzato, invece, dati indiziari
2

Y

della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Manuel

- in specie il contenuto di una conversazione tra presenti captata ‘a cornetta
aperta’ – privi di concludenza dimostrativa.
2.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 114 cod. pen., e vizio di
motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato agli
imputati il riconoscimento della circostanza della minima partecipazione, senza
evidenziare le peculiarità e le modalità della condotta asseritamente tenuta dal
Guzman e dal Martin Martinez.
2.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte bresciana immotivatamente

per gli stessi una “minore gravità soggettiva del fatto”.

3. Il Sanchez Cuesta, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Gianni
D’Aloia, ha dedotto i seguenti due motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 416, comma
1, 548, comma 3, e 604 comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per
manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente disatteso le
eccezioni di nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e di tutti gli
atti successivi, per essere stato l’avviso della conclusione delle indagini notificato
presso lo studio di un difensore non più domiciliatario, per avere il Sanchez
Cuesta successivamente dichiarato un diverso domicilio.
3.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 62 bis cod. pen., e vizio di
motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte lombarda
ingiustificatamente negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, senza considerare l’incensuratezza del prevenuto ed il
ruolo di minore gravità tenuto come mero corriere dello stupefacente.

4. Il Selis, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Roberto Bruni, ha
dedotto i seguenti tre motivi.
4.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., per
avere la Corte di appello disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio,
erroneamente escludendo che il primo tra i più reati connessi era stato quello di
importazione della droga, consumato nel circondario del Tribunale di Aosta
essendo la sostanza fatta entrare nel territorio dello Stato italiano attraverso il
traforo del Monte Bianco.
4.2. Mancanza ovvero apparenza della motivazione, per avere la Corte di
merito omesso di rispondere alla specifica doglianza con la quale l’appellante si
era doluto della eccessività della pena posta a base del calcolo, nonostante lo
stupefacente oggetto dei reati contestati rientrasse nella categoria delle droghe
‘leggere’.

3

negato al Guzman ed al Martin Martinez le attenuanti generiche pur riconoscendo

4.3. Violazione di legge, per avere i Giudici di merito determinato la pena
inflitta sulla base della previsione normativa introdotta con il d.l. n. 272 del
2005, convertito nella legge n. 49 del 2006, disciplina per la quale si pone una
questione non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale per
contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost.

5. Il Treccani, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Silvia Guarneri, ha
dedotto, con un unico motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 132 e

grado senza offrire una adeguata replica alla censura, contenuta nell’atto di
appello, con la quale l’imputato si era lamentato della eccessività della pena,
determinata senza considerare le particolarità di ciascuna posizione processuale.

6.

Ritiene la Corte che i ricorsi del Guzman e del Martin Martinez –

sostanzialmente di identico contenuto e, perciò, esaminabili congiuntamente sono inammissibili.

6.1. Il primo motivi di tali ricorsi è manifestamente infondato, avendo la Corte
di appello chiarito, con motivazione completa e logicamente adeguata, comunque
non contrastata dalle censure della difesa, che il Giudice di prime cure non aveva
violato alcuna disposizione processuale nel disattendere l’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dalle difese, tenuto conto che le carte del
processo avevano comprovato che, tra le più condotte oggetto di contestazione,
la prima in ordine cronologico, quella di acquisto della sostanza stupefacente poi
trasportata ed importata in Italia, era stata consumata, almeno in parte, a
Brescia, luogo nel quale si trovava il 15/01/2012 il Selis, acquirente di quella
partita di droga, al momento della definizione della intesa telefonica con il
venditore Castro Palacios, e dove verosimilmente il 19/01/2012 si era recato il
fornitore della sostanza per definire i dettagli dell’accordo (v. pag. 6 sent.
impugn.). Discorso questo valido sia che si consideri la condotta contestata in
maniera unitaria, in termini di reato permanente, che come ‘sommaria’ di
condotte autonome, connesse ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., in quanto l’art.
16 dello stesso cod. di rito avrebbe imposto, comunque, ai fini della
determinazione della competenza per territorio, il riferimento al giudice
competente in relazione al luogo di commissione della prima condotta (nella
fattispecie, quella di acquisto) tra quelle di uguale gravità.

4

133 cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo

6.2. Il secondo motivo di quei ricorsi (riportato nel secondo e nel terzo punto di
quegli atti di impugnazione) sono inammissibili perché presentato per fare valere
ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
I ricorrenti solo formalmente hanno indicato, come motivi della loro
impugnazione, una violazione di legge o un vizio di della motivazione della
decisione gravata, ma non hanno prospettato alcuna reale contraddizione logica,
intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle
regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse

possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la
decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte
del procedimento.
I ricorrenti, invero, si sono limitati a criticare il significato che la Corte di
appello di Brescia aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante la
fase delle indagini. E tuttavia, bisogna rilevare come i ricorsi, lungi dal proporre
un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato
motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del
procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione,
sono stati presentati per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei
fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero
materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una
spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale
nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio
di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46,
mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di ‘travisamento
della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il
proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto
permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il
giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che,
in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le
tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048
del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

5

Ct

e le conclusioni; né hanno lamentato, come pure sarebbe stato astrattamente

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e
completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta
illogicità: avendo la Corte lombarda analiticamente spiegato come la
colpevolezza del Guzman e del Martin Martinez fosse stata dimostrata da un
insieme di elementi indiziari, dal concordante ed univoco significato probatorio:
dato che la vettura intestata al Martin Martinez, che questi ed il Guzman stavano
recuperando la mattina in cui erano stati tratti in arresto, la mattina del
22/01/2012 era stata vista viaggiare unitamente alla renault scenic utilizzata per

cellulare con la scheda sim utilizzata il 22/01/2012 per provare a contattare il
correo Sanchez, che era stato arrestato perché scoperto a bordo di quella
renault; e che, in occasione di una chiamata che i due odierni ricorrenti avevano
fatto all’apparecchio del Sanchez, che ovviamente non aveva risposto essendo
stato già arrestato dagli inquirenti, era stata registrata una conversazione tra i
due spagnoli che, alla mancata risposta, avevano commentato preoccupati il
fatto che i chiamati “avevano dei problemi” e che “dovevano andare là” (v. pagg.
7-8 sent. impugn.).

6.3. Il terzo motivo dei ricorsi in esame è privo di pregio.
Nella giurisprudenza di legittimità si è reiteratamente chiarito che
per l’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex
art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività
prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece,
necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo
di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto
all’evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di
realizzazione del reato (così, tra le molte, Sez. 6, n. 24571/12 del 24/11/2011,
Piccolo, Rv. 253091).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Brescia ha fatto corretta applicazione,
sottolineando, con motivazione adeguata ed esente da vizi di logicità, come non
potesse considerarsi “di minima importanza” il ruolo rivestito dal Guzman e dal
Martin Martinez, che avevano svolto un rilevante compito operativo nel trasporto
e nella importazione di quel non esiguo quantitativo di hashish (v. pag. 9 sent.
impugn.).

6.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo comune ad entrambi i
ricorsi in esame.
I ricorrenti hanno preteso che, in questa sede, si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il Giudice di merito ha esercitato il
6

il trasporto dello stupefacente; che il Guzman era stato trovato in possesso del

potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine
all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al
riconoscimento delle attenuanti generiche l’assenza di qualsivoglia dato
informativo favorevole ai due imputati ed il ruolo non minimale dai medesimi

dall’art. 133 cod. pen., applicabili anche ai fini dell’art. 62 bis cod. pen. (v. pagg.
8-9 sent. impugn.).

7.

Anche il ricorso presentato nell’interesse del Sanchez Cuesta è

inammissibile.

7.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale spiegato, con motivazione congrua e priva di lacune o vizi di
manifesta illogicità, come l’avviso della conclusione delle indagini di cui all’art.
415 bis cod. proc. pen. fosse stato ritualmente notificato al Sanchez Cuesta nello
studio del suo precedente difensore di fiducia, dove il prevenuto aveva eletto
domicilio ai fini delle notificazione, elezioni di domicilio che non era stata poi
revocata nelle forme di legge, avendo l’imputato successivamente, al momento
della sua scarcerazione, dichiarato un nuovo domicilio posto fuori dal territorio
dello Stato italiano, dichiarazione, dunque, che non poteva produrre i suoi effetti.
Peraltro, la dedotta violazione avrebbe, al più, integrato gli estremi di una
nullità a regime intermedio che doveva pacificamente considerarsi sanata dalla
ammissione del richiesto rito abbreviato.

7.2. Il secondo motivo del ricorso del Sanchez Cuesta è privo di consistenza
per le ragioni già innanzi indicate nel punto 6.4., a proposito della posizione dei
coimputati Guzman e Martin Martinez, da intendersi qui trascritte.

8. Il ricorso del Selis va accolto, essendo fondato il terzo motivo (nel cui esame
resta assorbito il connesso secondo motivo) per le ragioni meglio sotto esplicitate
nel punto 10.
Il primo motivo del ricorso del Selis è, invece, manifestamente infondato per
gli argomenti già delineati nel punto 6.1., cui si fa rinvio.

7
(

rivestito nella vicenda criminale in esame, trattandosi di parametri considerati

9. Il ricorso del Treccani è inammissibile per la manifesta infondatezza del
relativo unico motivo, avendo il prevenuto preteso che, in questa sede di
legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le
quali il Giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento ai fini della quantificazione della pena inflitta: esercizio che è
stato motivato in forma più che adeguata, avendo la Corte di appello di Brescia
puntualizzato che in primo grado la pena era stata determinata in maniera
differenziata per il Treccani in ragione della obiettiva gravità delle condotte e,

importata in Italia (v. pag. 27 sent. impugn.).

10. E’, invece, fondata la questione sul trattamento sanzionatorio, posta -come
si è anticipato- dall’imputato Selis con il suo terzo motivo del ricorso e rilevabile,
anche per l’effetto estensivo, pure per gli altri quattro imputati.
La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge n. 272 del 2005 (contenente
“Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n.
49 del 2006 (Corte cost. n. 32 del 2014). L’effetto di tale pronuncia è stato
quello di una reviviscenza della disciplina dettata dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata legge
di conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva – tra l’altro – parificato, ai
fini sanzionatori, le droghe ‘pesanti’ a quelle ‘leggere’, con l’eliminazione delle
quattro distinte tabelle di cui al d.m. previsto dall’art. 14 dello stesso d.P.R.,
pure modificando i limiti edittali.
L’eliminazione,

con

effetto

ex

tunc,

della

disciplina

dichiarata

costituzionalmente illegittima e la riacquistata efficacia della disciplina
previgente ha palesi effetti pratici nel caso di specie, atteso che l’imputato è
stato condannato dai Giudici di merito in base all’art. 73 d.P.R. cit., laddove
l’effetto della dichiarazione di illegittimità comporta la reviviscenza della vecchia
disciplina del medesimo art. 73, comma 4, che, in relazione alle droghe ‘leggere’,
di cui alle citate tabelle II e IV (tra cui la marijuana), stabiliva una pena con
limiti edittali sensibilmente inferiori.

8

soprattutto, del suo determinante ruolo di acquirente della sostanza stupefacente

Si tratta di una modifica del trattamento sanzionatorio evidentemente in
melius

dovendosi, in ogni caso, escludere nella fattispecie l’operatività della più

rigorosa disciplina introdotta dall’art. 2 del decreto legge n. 146 del 2013
(contenente “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria”), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2014, ius superveniens
non ‘toccato’ dalla sopra considerata sentenza della Consulta, ma applicabile solo
ai reati commessi dal 24/12/2013 – che non può non avere effetti favorevoli

di una sanzione sulla base di parametri oggi non più “legali”: imputati per i quali
occorre effettuare una nuova globale valutazione del fatto, in maniera tale da
adeguarlo all’entità della pena da infliggere in ragione dei nuovi limiti edittali più
favorevoli (valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità: in
questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 12707 del 24/02/2009, Mazzullo, Rv.
243685; Sez. 6, n. 16176 del 02/04/2008, Mecaj, Rv. 239557; Sez. 6, n. 1024
del 17/10/2006, Durante, Rv. 236061), il che impone l’annullamento della
sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per
nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e
rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di
Brescia.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 16/07/2014

anche per gli odierni ricorrenti, la cui responsabilità ha comportato l’irrogazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA